Ennesima archiviazione GAE per attività su neve: il Tribunale di Belluno conferma che non c’è esclusiva nell’accompagnamento escursionistico

Scrive il Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione: “SI RITIENE CHE PER IL TIPO DI ATTIVITÀ PUBBLICIZZATA E REALIZZATA DALL’INDAGATO, PER LE CIRCOSTANZE DI TEMPO E LUOGO E PER LE MODALITÀ POSTE IN ESSERE, NON SI POSSA, NEL CASO CONCRETO PARLARE, DI ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA.”!

E aggiunge: “L’ATTIVITÀ CHE L’INDAGATO AVREBBE POSTO IN ESSERE NON RIENTREREBBE TRA GLI ATTI PROFESSIONALI ESCLUSIVI PROPRI DELLA GUIDA ALPINA, QUANTO PIUTTOSTO DI GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA”.

Un passaggio molto importante riguarda la formazione:“attività quest’ultima per la quale l’indagato aveva tutti i titoli e la formazione necessari”.

Sentenza ICONAAltra ulteriore ed ennesima, archiviazione a seguito di denuncia per esercizio abusivo di professione (art. 348 del codice penale) che era stata notificata ancora una volta a seguito delle pressioni del Collegio Guide Alpine, che ha provato anche ad opporsi all’archiviazione. Ma il Giudice delle Indagini Preliminare, nel motivare che il Collegio “non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione”  ha respinto il ricorso affermando che è “del tutto condivisibile la motivazione della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero in via principale”.
Appare sempre più evidente a nostro parere che le denunce siano ormai una mera tecnica commerciale per diffamare e disturbare le Guide Ambientali Escursionistiche che in tutto il territorio nazionale stanno affermandosi sempre di più per le forti competenze divulgative, nella massima attenzione alla sicurezza e alla tutela degli accompagnati.

Vengono ancora una volta ribadite quindi tutte le precedenti archiviazioni già segnalate (MacerataPescaraPesaro, Bolzano, Teramo e tutte le altre) che l’impianto fondamentale della sentenza 459/2005 della Corte Costituzionale, ribadito dalla Sentenza del TAR Piemonte del 2018 e dai pareri dell’Avvocatura della Regione Marche, che stabiliscono a più riprese che è nella progressione alpinistica (corda, piccozza, ramponi) il limite delle attività riservate e non nelle attività escursionistiche.

 Anche la Guida Ambientale Escursionistica veneta iscritta ad AIGAE, che stava regolarmente accompagnando con le ciaspole su percorsi innevatiha quindi visto confermata per l’ennesima volta l’infondatezza del reato ipotizzato.
Il socio è stato seguito dall’Avv.to Anna Casciarri dello Studio Legale Maurizio Paniz.

Archiviazione del 28-10-2019, notificata il 7-10-2020.

 

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