ANNULLAMENTO sanzione contro GAE – Tribunale Teramo 24-2-2021

Sentenza ICONAScrive il Giudice di Pace nella sentenza: “È emerso che è stata sollevata la problematica relativa alla necessità che gli organi regionali adeguassero la propria legislazione ai principi dettati dalla giurisprudenza con riguardo alle guide ambientali escursionistiche. La Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 459/05 ed ha chiarito che devono essere di competenza esclusiva delle guide alpine soltanto l’accompagnamento su terreno con l’uso dì tecniche e attrezzature alpinistiche o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose che richiedano l’uso di corda, piccozza e ramponi, ne discende che ogni altra attività diversamente individuata possa essere svolta anche da altri soggetti, quali le guide come il sig. Sulli, che nell’espletamento della sua funzione di guida si dedica ad illustrare gli aspetti ambientali e naturalistici del percorso (…)“.

Finalmente scritto in una sentenza che anche l’interpretazione della legge regionale abruzzese sulle Guide Alpine è compresa nel pronunciamento inappellabile della Corte Costituzionale del 2005.
Con l’importante ulteriore specifica “Si deduce in merito che in effetti la Legge Regionale invocata per accertare la violazione non risulta adeguata, in particolare in ordine all’art. 16 comma 3°”. Cioè quell’assurdo “inscatolamento” che, unico caso in Italia, pretendeva di inquadrare l’attività delle Guide Ambientali Escursionistiche tra le specializzazioni degli Accompagnatori di Media Montagna (ovviamente senza mai rendere possibile ottenere tale specializzazione).

Accolto il ricorso contro il verbale di contestazione elevato dai Carabinieri di Castelli (TE), dove l’immaginabile suggeritore ha creduto di individuare nell’art. 35 co. 1° della Legge Regionale n.86/98, la possibile applicazione di un (illegittimo) divieto di promozione di eventi escursionistici non condotti da aderenti al Collegio delle Guide Alpine.
Legge regionale già segnalata dal Difensore Civico della Regione Abruzzo con una nota del 12 giugno 2018: è altrettanto evidente che la legislazione regionale non possa non tener conto delle disposizioni contenute nelle leggi quadro vigenti nella specifica materia e della giurisprudenza che si è formata, si rinnova l’invito al Servizio competente ad esaminare con urgenza la questione congiuntamente con i Servizi Legislativi del Consiglio e della Giunta regionali al fine di verificare, appunto, la compatibilità della legislazione regionale vigente con quella nazionale e con la richiamata giurisprudenza.”
Nel corso della seconda metà del 2020 e dei primi mesi del 2021 sono state elevate una decina di queste sanzioni, tutte nella zona del Gran Sasso e in particolare nel Comune di Castelli in cui risiede anche il Presidente del Collegio Guide Alpine Abruzzo. Tutte oggetto di ricorso da parte di AIGAE a tutela dei propri associati e non solo!

 Il socio è stato seguito dall’Ufficio Legale AIGAE, studio Ambrosio e Commodo di Torino, con supporto in loco dell’Avv.to Nicola Farina.

Archiviazione del 24-2-2021, registrata il 15-3-2021.


 

UFFICIO DEL GIUDICE ONORARIO DI PACE DI TERAMO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Pace di Teramo, Avv. Simona Bondi Ciutti ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 96/21 R.G. con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa promossa da: Sulli Fabrizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Maria Commodo e Luigi M. Angeletti e presso il loro studio elettivamente domiciliato a Torino, via Bertola n.2;

RICORRENTE

CONTRO

 

Comune di Castelli, in persona del Sindaco p.t.

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione.

Conclusioni delle parti: come da atti in causa, da considerarsi integralmente trascritte.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo G. O. P. di dover accogliere il presente ricorso poiché nel corso del procedimento, all’esito dell’esame delle risultanze istruttorie, precisamente delle deduzioni tutte delle parti e della documentazione allegata, lo stesso si è rivelato fondato. Si osserva che nel caso in esame il ricorrente è una Guida Ambientale Escursionistica ed è stato multato dai Carabinieri di Castelli con un verbale di contestazione elevato per presunta violazione dell’art. 35 co. 1° della Legge Regionale n. 86/98; seguiva al detto verbale l’ordinanza che in questa sede si impugna, che respingeva l’istanza del ricorrente di annullamento in via di autotutela del verbale indicato.

Si ritiene che l’analisi dei disposti normativi debba condurre questo Giudicante a concludere nel senso che debba essere annullata la sanzione comminata a carico del sig. Sulli poiché illegittima. Si deduce in merito che in effetti la Legge Regionale invocata per accertare la violazione non risulta adeguata, in particolare in ordine all’art. 16 comma 3°.

È emerso che è stata sollevata la problematica relativa alla necessità che gli organi regionali adeguassero la propria legislazione ai principi dettati dalla giurisprudenza con riguardo alle guide ambientali escursionistiche. La Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 459/05 ed ha chiarito che devono essere di competenza esclusiva delle guide alpine soltanto l’accompagnamento su terreno con l’uso dì tecniche e attrezzature alpinistiche o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose che richiedano l’uso di corda, piccozza e ramponi, ne discende che ogni altra attività diversamente individuata possa essere svolta anche da altri soggetti, quali le guide come il sig. Sulli, che nell’espletamento della sua funzione di guida si dedica ad illustrare gli aspetti ambientali e naturalistici del percorso, con esplicita esclusione di attività in posti con particolare difficoltà e dell’uso di attrezzature e tecniche alpinistiche.

Si deve quindi concludere nel senso che le camminate in media montagna affrontate dal sig. Sulli nella sua qualifica non possono essere ricomprese tra quelle di cui alla citata sentenza della Corte in quanto non inquadrabili nella sfera di percorsi di particolare difficoltà e che richiedono I ‘utilizzo delle attrezzature tecniche di montagna.

Di qui si deve affermare che vi è assoluta legittimazione della Guida Ambientale Escursionistica come il ricorrente a svolgere la propria attività di guida anche in ambito montano con finalità di studio e conoscenza del territorio, non comportando tale modalità l’invasione delle prerogative delle professioni protette, per come indicate dalla L. n. 6/89.

Non si deve dunque aver riguardo al luogo in cui l’attività viene svolta, ossia se in montagna, al mare o in collina ma unicamente alla modalità con cui viene effettuata. con la conseguenza che la Guida Ambientale escursionistica ben può per legge accompagnare in passeggiate naturalistiche in montagna, con i limiti già evidenziati.

Pertanto le guide come il ricorrente hanno piena facoltà di esercitare la propria professione per come disposto dalla L. 4/13, in ogni tipo di ambiente e senza limitazioni territoriali, senza la necessità di alcuna autorizzazione o abilitazione e senza che sia richiesta l’iscrizione ad albi professionali specifici, avendo lo scopo unico di agire per turismo.

Per tutto quanto esposto ed argomentato si ritiene illegittimamente elevata la sanzione a carico del sig. Sulli, che regolarmente e correttamente esercitava nell’occasione la sua professione di Guida Ambientale Escursionistica in un territorio su cui poteva agire liberamente per i fini tutelati e riconosciuti dalla normativa vigente.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario di Pace, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa e respinta

cosi decide:

accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’ordinanza ingiunzione emessa dal Comune di Castelli prot. n. 5275 del 15/12/2020. Spese compensate.

 

Teramo, B 24/02/21.

IL GIUDICE ONORARIO DI PACE

Avv. Simona Bondi Ciutti

 


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