ARCHIVIAZIONE procedimento contro GAE – Tribunale Bolzano 28-7-2018

 

Sentenza ICONAAltra ulteriore, ennesima, identica, archiviazione a seguito di denuncia per esercizio abusivo di professione (art. 348 del codice penale) che era stata notificata ancora una volta a seguito delle pressioni del Collegio Guide Alpine, questa volta in Trentino Alto Adige e per accompagnamento su terreni innevati con le cosiddette “ciaspole”.

Vengono ancora una volta ribadite sia tutte le precedenti archiviazioni già segnalate (Pesaro, Teramo e tutte le altre) che l’impianto fondamentale della sentenza 459/2005 della Corte Costituzionale, ribadito dalla Sentenza del TAR Piemonte del 2018 e dai pareri dell’Avvocatura della Regione Marche, che stabiliscono a più riprese che è nella progressione alpinistica (corda, piccozza, ramponi) il limite delle attività riservate e non nelle attività escursionistiche.

 Due Guide Ambientali Escursionistiche trentine iscritte ad AIGAE che stavano regolarmente accompagnando su neve in più episodi contestati hanno quindi visto confermata per l’ennesima volta l’infondatezza del reato ipotizzato.
Ovviamente con il totale supporto, in ogni passaggio, dell nostro 
Ufficio Legale.



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Bolzano

N. 2481/18 R.G.N.R. – Bolzano, 26/06/2018

RICHIESTA DI  ARCHIVIAZIONE
art. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Bolzano

Il Pubblico Ministero,
nel procedimento penale sopraemarginato a carico di:
omissis
per il reato previsto dall’art./dagli artt. 348 CP

rilevato

  • Che agli indagati viene contestato di aver esercitato l’attività di guide alpine, avendo accompagnato dei turisti a pagamento per delle escursioni consistite in camminate con ciaspole su percorsi innevati;
  • Che gli indagati, pur non essendo guide alpine, sono tuttavia abilitati quali “guide ambientali escursionistiche”;
  • Che la delimitazione esatta dell’attività riservata alle guide alpine ed alle guide escursionistiche non risulta chiara, tanto che vi sono contrasti in giurisprudenza
  • Che, in questo quadro, tenuto conto del servizio effettivamente prestato che non era minimamente pericoloso per i partecipanti alle escursioni, devesi ritenere che l’attività non rientrasse in quella riservata alle guide alpine, sicchè, in ogni caso, stante la situazione di incertezza, verrebbe comunque meno l’elemento soggettivo doloso del reato;

ritenuto

Che, pertanto, il fatto non costituisce reato;

visti gli artt. 408 c.p.p. e 125 disp.att. c.p.p.,

CHIEDE

che il signor Giudice per le indagini preliminari in indirizzo voglia disporre decreto di archiviazione del procedimento e ordinare la restituzione degli atti all’Ufficio del P.M.

Il Pubblico Ministero


TRIBUNALE DI BOLZANO
Il giudice per le indagini preliminari

vista la richiesta di archiviazione che precede e ritenuto che debba essere accolta per i motivi indicati
visti gli artt. 409/411 c.p.p.

ordina

l’archiviazione del procedimento. Ordina la restituzione degli atti al p.m.

Il G.I.P.

 

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