Legislazione di riferimento

In Italia, la Guida Ambientale Escursionistica, in acronimo GAE, è una figura professionale del comparto del turismo che lavora in stretta interazione con l’ambiente naturale. Le guide ambientali escursionistiche sono professionisti regolarmente retribuiti che accompagnano in sicurezza, assicurando la necessaria assistenza tecnica, singoli o gruppi in visita a tutto il territorio, illustrandone gli aspetti naturalistici, antropici e culturali, senza limiti altitudinali (come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 459 del 14 dicembre 2005) ma senza l’uso di mezzi per la progressione alpinistica. Svolgono la loro attività in aree protette e non, spaziando dall’accompagnamento in natura alla divulgazione e alla realizzazione di progetti di educazione ambientale.
Le GAE accompagnano su tutti i tipi di sentieri fino alla tipologia EE compresa, in tutte le regioni italiane indipendentemente dalle Regione in cui hanno seguito l’eventuale corso professionalizzante. Accompagnano anche in tutta Europa ai sensi della Direttiva Bolkestein (l’assicurazione AIGAE è valida in tutto il mondo, con necessità di integrazione sanitaria per USA e Canada).

Il principio base sulle reali esclusive e demarcazioni rispetto ai professionisti ordinistici del Collegio Guide Alpine e relativi sottoposti è stata rafforzato e ribadito dalla sentenza del TAR Piemonte nel 2018, che ha approfondito le sovrapposizioni e le differenze tra la figura della GAE e dell’AMM (Accompagnatore di Media Montagna) confermando che nessuna esclusiva può essere pretesa nell’accompagnamento escursionistico.

La storica sentenza del Consiglio di Stato del 2022, in accoglimento pieno del ricorso AIGAE contro l’annullamento del bando Guide del Parco Maiella, ha ulteriormente confermato l’impianto della Corte Costituzionale introducendo la novità della compatibilità con TEST DI PROPORZIONALITÀ previsto dalla Direttiva UE 2018/958.

Con il passare degli anni la figura di Guida Ambientale Escursionistica si è sempre più evoluta, e oggi si può dire che non è più solo il professionista che accompagna le persone in visita nei parchi, ma sempre più un partner nei progetti di comunicazione, divulgazione e fruibilità per le stesse aree protette.
In passato, per effetto delle giurisprudenza ormai superata, spettava alle singole regioni legiferare in tema di professioni turistiche; per questa ragione, oggi la professione di Guida Ambientale Escursionistica si svolge, in Italia, sotto diverse denominazioni (guida naturalistica ambientale, guida naturalistica, ecc.) facendo riferimento ai criteri e denominazioni non uniformi adottati dalle singole regioni ma che presentano differenze non sostanziali nell’interpretazione del profilo professionale della figura di GAE.
Ma la situazione è destinata a cambiare in fretta: oggi, seguendo le indicazioni provenienti dalle direttive europee in tema di libera circolazione ed equivalenza di titoli e professioni (recepita in Italia dal Dlgs 9 novembre 2007, n.206) oltre che da una cospicua giurisprudenza acquisita (vedi: Dlgs 2 febbraio 2006, n.30 e Dlgs 26 marzo 2010, n.59, art. 14, comma 2) insieme a una serie di sentenze di Corte Costituzionale (e quindi inappellabili: 353/2003, 31/2005, 335/2005, 424/2005, 40/2006, 153/2006, 449/2006, 423/2006, 424/2006, 449/2006, 57/2007, 222/2008, 155/2013) che riportano in esclusiva allo Stato centrale la competenza unica in tema di professioni, e seguendo gli attuali indirizzi previsti che prevedono una liberalizzazione sempre più spinta delle professioni, per l’accesso e la regolamentazione della Guida Ambientale Escursionistica si fa riferimento a quanto previsto dalla legge 4/2013 sulle cosiddette “professioni non ordinistiche”.

AIGAE ha aderito per prima a livello nazionale tra tutte le associazioni di categoria italiane, non solo delle Guide Ambientali Escursionistiche ma di tutti i settori. Già dal 2014 ha ottenuto l’inserimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico nell’elenco delle associazioni che rilasciano Attestazione di Qualità.


Normativa internazionale

• Trattato della Comunità Europea o Trattato di Roma – firmato a Roma il 25 marzo 1957 è il trattato istitutivo della Comunità Economica Europea. Modificato molte volte da ultimo con il  Trattato di Lisbona (2007 entrata in vigore 2009) che ne cambia il titolo in Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
• Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, pubblicata su Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30.9.2005.
• Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , relativa ai servizi nel mercato interno pubblicata su  GU L 376 del 27.12.2006.
Classificazione Europea Esco con codice ISCO-08 5113.1.2.


Leggi nazionali

Ordinamento della professione delle Guide Alpine – Legge 2 gennaio 1989 n. 6
Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina – Legge 8 marzo 1991, n. 81
Riforma della legislazione nazionale del turismo (Legge quadro sul turismo) – Legge 29 marzo 2001, n. 135 (abrogata)
Modifiche al titolo V della Parte Seconda della Costituzione – Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131 – Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 30.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese – Legge 2 aprile 2007, n. 40
• Riconoscimento qualifiche professionali – D.Lgs. 9.11.07, n. 206
Codice del Turismo – Allegato al Decreto legislativo 23.05.2011 n. 79, G.U. n. 129 del 06-06-2011 (in vigore dal 21 giugno 2011)
• Liberalizzazione delle professioni – Legge 14 gennaio del 2013, n.4

 

 

Leggi regionali sulle GAE

Ancorché superate dall’evoluzione del quadro normativo, come ribadito anche dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2022 che sottolinea la competenza esclusiva dello Stato nella regolamentazione delle professioni anche turistiche, riportiamo l’elenco delle disomogenee leggi regionali promulgate nel corso degli anni relativamente alla nostra figura professionale. Poiché, pur non potendo abilitare e tantomeno autorizzare o sanzionare, alle Regioni spetta costituzionalmente il compito della Formazione Professionale e per farlo fanno ancora riferimento alle sezioni specifiche delle cosiddette “ex leggi regionali sulle GAE e similari” in attesa di un quadro di riferimento nazionale anche su questo tipo di aspetti.

Regione Basilicata – L.R. 8 settembre 1998 n. 35 in materia di “Disciplina delle professioni di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed animatore turistico, guida esclusiva di parco nazionale”.
Calabria – L.R. 5 aprile 2008, n. 8 “Riordino dell’organizzazione turistica regionale” – norma sulla Guida Naturalistico Ambientale abrogata dall’art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.
Emilia Romagna – L.R. 1 febbraio 2000, n. 4 ” Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico”.
Friuli Venezia Giulia – L.R. 16 gennaio 2002, n. 2 in materia di “Disciplina organica del turismo”.
Liguria – L.R. 23 dicembre 1999, n. 44. in materia di “Norme per l’esercizio delle professioni turistiche”.
Marche – L.R. 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”
Piemonte – L.R. 26 novembre 2001, n. 33. Testo coordinato in materia di “Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina)”
Piemonte – D.G.R. 18 febbraio 2002, n. 58-5344 (L.R. 33/2001 art. 2, comma 5) “Individuazione delle figure professionale turistiche”.
Regione Piemonte – D.G.R. 22 Giugno 2009, n. 27-11643 (L.R. 26 novembre 2001 n. 33, art. 2 comma 5.) in materia di “Individuazione della figura di accompagnatore cicloturistico e modifiche ai provvedimenti relativi alle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, accompagnatore di turismo equestre e accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale. Disposizioni di attuazione della L.R. 33/2001.”
Puglia – L.R. 19 dicembre 2008, n. 37 “Norme in materia di attività professionali turistiche” – La Corte costituzionale, con sentenza 12-15 aprile 2010, n. 132 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, nonché degli articoli 4, 7 e 8 della presente legge e, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, delle restanti parti della stessa (articoli 1, 3, 5, 6 e 9 e commi 3 e 4 dell’art. 2).
Sardegna – L.R. 18 dicembre 2006, n. 20 “Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi”.
Sicilia – L.R. 3 maggio 2004, n. 8 ” Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea”.
Toscana L.R. 18 maggio 2018, n. 24  “Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016” (nel testo è stata modificata la definizione delle figure professionali, inserendo una formula “cautelativa” dopo le osservazioni di incostituzionalità alla 86/2016 per quanto riguardava l’istituzione di figure professionali da parte delle Regioni).
Toscana – L.R. 20 dicembre 2016, n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”
Umbria – LR. 27 dicembre 2006, n.18, “Legislazione turistica regionale”.
Valle d’Aosta – L.R. 21 gennaio 2003, n. 1, “Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7”.
Veneto – L.R. 4 novembre 2002, n. 33, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

 

ALTRE LEGGI REGIONALI DI RIFERIMENTO

Regione Abruzzo – L.R. 11 agosto 2004, n. 25 “Norme per la disciplina dell’attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d’esame per l’accertamento tecnico degli aspiranti all’esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo”
Regione Abruzzo – L.R. 16 settembre 1998, n. 86 “Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo”.
Calabria – L.R. 18 maggio 2004, n. 17 “Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo”.
Campania – L.R. 16 marzo 1986, n. 11 “Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche”.
Emilia Romagna – L.R. 1 febbraio 1994, n. 3 “Ordinamento della professione di guida alpina”.
Friuli Venezia Giulia – L.R. 20 novembre 1995, n. 44 “Disciplina dell’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo ed aspirante guida alpina”.
Lazio – L.R. 19 aprile 1985, n. 50 “Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico”
Lombardia – Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 15 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”
Lombardia – L.R. 8 ottobre 2002, n. 26 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia”
Molise – L.R. 27 novembre 1996, n. 36 “Disciplina per la regolamentazione delle attività di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico”.
Sardegna – L.R. 26 febbraio 1999, n. 9 “Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo”
Sicilia – L.R. 6 aprile 1996, n. 28 “Ordinamento delle professioni di guida alpina e di guida vulcanologica”
Trentino Alto Adige Provincia Bolzano – L.P. 19 febbraio 2001, n. 5 “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci”
Trentino Alto Adige Provincia Bolzano – L.P. 13 dicembre 1991, n. 33 “Ordinamento delle guide alpine – Guide sciatori”
Trentino Alto Adige Provincia Trento – L.P. 23 agosto 1993, n. 20 “Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)”
Trentino Alto Adige Provincia Trento – L.P. 14 febbraio 1992, n. 12 “Disciplina dell’esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre”.
Valle d’Aosta – L.R. 12 ottobre 2009, n. 33 “Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida e di aspirante guida alpina in Valle d’Aosta)”
Valle d’Aosta – L.R. 7 marzo 1997, n. 7 “Disciplina della professione di guida alpina [e di aspirante guida alpina] in Valle d’Aosta”
Veneto – L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”

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