Conferma legittimità alle GAE anche in Trentino: archiviazione Tribunale di Trento, 5 luglio 2021

“NEL CASO DI SPECIE, L’ACCUSA NON È SOSTENIBILE IN GIUDIZIO”.
“In particolare, non sembra che i partecipanti all’escursione abbiano fatto uso di attrezzature e/o siano ricorsi a tecniche alpinistiche tali da richiedere l’esperienza e la professionalità di una Guida Alpina, limitandosi, invece, a percorrere – sebbene con qualche normale difficoltà – zone di montagna prive di peculiari asperità e/o insidie.”

ARCHIVIATA per l’ennesima volta la posizione di una Guida Ambientale Escursionistica che nell’agosto 2020 dovette seguire in caserma i Carabinieri di Madonna di Campiglio (TN) interrompendo l’accompagnamento in corso.
Sentenza ICONAIl gruppo venne incredibilmente assegnato per poter rientrare a un Accompagnatore di Media Montagna che stava proprio accompagnando i militari e che con buona probabilità aveva segnalato l’inesistente “abuso di professione” (che ricordiamo per l’ennesima volta non può riguardare l’escursionismo ma solo le attività alpinistiche) fornendo quindi indicazioni fuorvianti e inducendo in errore le forze dell’ordine.
La professione di AmM non è fra l’altro ordinistica ed è regolata solo da elenchi speciali, con relativa istituzione facoltativa da parte delle regioni che infatti in gran parte non si avvalgono di tale figura.

Essendo la Guida associata ad AIGAE si è avvalsa del supporto e della documentazione del nostro Ufficio Legale, oltre che del legale messo a disposizione del Tour Operator committente.

Vengono ancora una volta ribadite quindi tutte le precedenti archiviazioni già segnalate (MacerataPescaraPesaro, Bolzano, Teramo, Belluno e tutte le altre) che l’impianto fondamentale della sentenza 459/2005 della Corte Costituzionale, ribadito dalla Sentenza del TAR Piemonte del 2018 e dai pareri dell’Avvocatura della Regione Marche, che stabiliscono a più riprese che è nella progressione alpinistica (corda, piccozza, ramponi) il limite delle attività riservate e non nelle attività escursionistiche.



Procura Distrettuale della
Repubblica
presso il Tribunale di Trento

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
– art. 408 – 411 c.p.p. artt. 125 e 126 disp. att

Al Giudice per le Indagini preliminari
presso il Tribunale di Trento

 

Il Pubblico Ministero – Dott. ssa Antonella Nazzaro

visti gli atti del procedimento penale n. 3848 2020 21 R.G.N.R. nei confronti di:

OMISSIS – nata a OMISSIS

per il reato di cui all’art. 348 c.p.

osserva quanto segue.

OMISSIS – Guida Ambientale Escursionistica ( GAE ) -, in data 07 agosto 2020, accompagna, a pagamento, un gruppo di persone lungo il sentiero 323 – pure per brevi tratti innevato – in località Tre Ville : identificata dai Carabinieri di Madonna di Campiglio, viene deferita all’AG per violazione dell’art. 348 c.p. per esercizio abusivo della professione di Accompagnatore di Media Montagna.

Nel caso di specie, l’accusa non è sostenibile in giudizio.

In particolare, non sembra che i partecipanti all’escursione abbiano fatto uso di attrezzature e/o siano ricorsi a tecniche alpinistiche tali da richiedere l’esperienza e la professionalità di una Guida Alpina, limitandosi, invece, a percorrere – sebbene con qualche “normale” difficoltà – zone di montagna prive di peculiari asperità e/o insidie.

Pertanto, lo scrivente Pubblico Ministero, visti gli artt. 408 e ss c.p.p. 125 disp.att. c.p.p.

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l’archiviazione del procedimento e ordinare restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Trento 03 maggio 2021

IL PUBBLICO MINISTERO
Dott.ssa Antonella Nazzaro


TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
L.go Pigarelli n.1 – 38121 Trento

R.G.N.R. 3848/20
R.G. GIP 2005/21

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
(ART. 408/411 C.P.P.)

Il Giudice CLAUDIA MIORI
letti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, nei confronti di:
OMISSIS

in atti generalizzato
per il reato di cui all’art. 348 c.p.
Esaminata la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. ANTONELLA LAZZARO
in data 03/05/2021
Ritenuto che gli elementi acquisiti non siano idonei a sostenere l’accusa, convidendosi e richiamandosi la motivazione del P.M. conferma la richiesta di archiviazione;

dispone l’archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Trento, li 5.7.2021

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
CLAUDIA MIORI

Depositato in Cancelleria il 7 LUG. 2021
IL CANCELLIERE
(NUNZIA CAPORALE)

 

 

 

 

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