ARCHIVIAZIONE procedimento contro GAE – Tribunale Belluno 28-10-2019

Scrive il Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione: “SI RITIENE CHE PER IL TIPO DI ATTIVITÀ PUBBLICIZZATA E REALIZZATA DALL’INDAGATO, PER LE CIRCOSTANZE DI TEMPO E LUOGO E PER LE MODALITÀ POSTE IN ESSERE, NON SI POSSA, NEL CASO CONCRETO PARLARE, DI ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA.”!

E aggiunge: “L’ATTIVITÀ CHE L’INDAGATO AVREBBE POSTO IN ESSERE NON RIENTREREBBE TRA GLI ATTI PROFESSIONALI ESCLUSIVI PROPRI DELLA GUIDA ALPINA, QUANTO PIUTTOSTO DI GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA”.

Un passaggio molto importante riguarda la formazione: “attività quest’ultima per la quale l’indagato aveva tutti i titoli e la formazione necessari”.

Sentenza ICONAAltra ulteriore ed ennesima, archiviazione a seguito di denuncia per esercizio abusivo di professione (art. 348 del codice penale) che era stata notificata ancora una volta a seguito delle pressioni del Collegio Guide Alpine, che ha provato anche ad opporsi all’archiviazione. Ma il Giudice delle Indagini Preliminare, nel motivare che il Collegio “non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione”  ha respinto il ricorso affermando che è “del tutto condivisibile la motivazione della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero in via principale”.
Appare sempre più evidente a nostro parere che le denunce siano ormai una mera tecnica commerciale per diffamare e disturbare le Guide Ambientali Escursionistiche che in tutto il territorio nazionale stanno affermandosi sempre di più per le forti competenze divulgative, nella massima attenzione alla sicurezza e alla tutela degli accompagnati.

Vengono ancora una volta ribadite quindi tutte le precedenti archiviazioni già segnalate (MacerataPescaraPesaro, Bolzano, Teramo e tutte le altre) che l’impianto fondamentale della sentenza 459/2005 della Corte Costituzionale, ribadito dalla Sentenza del TAR Piemonte del 2018 e dai pareri dell’Avvocatura della Regione Marche, che stabiliscono a più riprese che è nella progressione alpinistica (corda, piccozza, ramponi) il limite delle attività riservate e non nelle attività escursionistiche.

 Anche la Guida Ambientale Escursionistica veneta iscritta ad AIGAE, che stava regolarmente accompagnando con le ciaspole su percorsi innevatiha quindi visto confermata per l’ennesima volta l’infondatezza del reato ipotizzato.
Il socio è stato seguito dall’Avv.to Anna Casciarri dello Studio Legale Maurizio Paniz.

Archiviazione del 28-10-2019, notificata il 7-10-2020.


 

Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Belluno

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
– Artt. 408/411 c.p.p. 125 D.Lvo 271/89 –

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Belluno

Il Pubblico Ministero dott. Simone Marcon, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Belluno

Letti gli atti del procedimento penale sopra indicato nei confronti di Casanova Yuri per il reato di cui all’art. 348 cod. pen.

– Si ritiene che per il tipo di attività pubblicizzata e realizzata dall’indagato, per le circostanze di tempo e luogo e per le modalità poste in essere, non si possa, nel caso concreto parlare, di esercizio abusivo della professione di guida alpina.

– Secondo la giurisprudenza (anche di merito) esercita abusivamente la professione di guida alpina colui che, senza essere unito della relativa qualifica, svolge attività di accompagnamento in zona di montagna e di insegnamento di tecniche di ascesa su parete rocciosa.

Non pare che l’organizzare “ciaspolate” o escursioni/passeggiate in montagna rientri nell’ambito della predetta attività, quanto meno di attività svolta in maniera preponderante, quanto piuttosto in quella di guida ambientale escursionistica; attività quest’ultima per la quale l’indagato aveva tutti i titoli e la formazione necessari.

– Insomma l’attività che l’indagato avrebbe posto in essere non rientrerebbe tra gli atti professionali esclusivi propri della guida alpina, quanto piuttosto di guida ambientale escursionistica

– In particolare sussistono dubbi che sia riconducibile all’attività di cui all’art 5 lett. b) Legge Regionale Veneto n. 1/2005 nonché all’art. 2 lett. b) Legge Statale n. 6/1989

– Non sembra, o comunque non vi è prova, che il percorso dell’escursione presentasse asperità, pericoli o difficoltà tecniche particolari ; vi è pure il dubbio che semplici ciaspe possano essere a tutti gli effetti considerate attrezzatura alpinistica.

– Peraltro l’art. 348 c.p. è norma penale in bianco che rinvia alle varie norme di settore, che disciplinano le diverse professioni:
quella relativa alla professione di guida alpina pare lasciare dei margini di “discrezionalità interpretativa”.

– Si richiama a riguardo la giurisprudenza in atti

– Ad ogni modo anche a ritenere che le condotte oggettivamente poste in essere rientrino nell’ambito di quelle vietate dall’art. 348 cod pen, pare che i comportamenti siano ascrivibili piuttosto che a dolo a mera colpa.

– Si rinvia, altresì, all’informativa finale e conclusiva della P.G.

– Ritenuto, pertanto, che gli elementi acquisiti non paiono idonei a sostenere l’accusa in giudizio,

– In ogni caso anche a ritenere la commissione del reato ipotizzato, pare che lo stesso, in una valutazione complessiva, possa comunque ritenersi di particolare tenuità.

– Visti gli artt. 408 – 411 c.p.p – e 125 disp att. c.p.p.

CHIEDE

che la S.V. voglia disporre l’archiviazione del procedimento ed ordinare successivamente la restituzione degli atti a questo ufficio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Belluno, lì 28.10 .2020
Il Pubblico Ministero

 


TRIBUNALE DI BELLUNO

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Nr. 1684/19 RG GIP

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

 

Il Giudice per le indagini preliminari,

letta la richiesta di archiviazione;

visto l’atto di opposizione presentato nell’interesse del Collegio Regionale Veneto della Guide Alpine e letta la memoria depositata nell’interesse di Casanova Yuri qualificata come atto di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto formulata in subordine dal P.M.;

rilevato che Casanova Yuri risulta indagato per il reato di abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.);

considerato che l’atto di opposizione proviene dal Collegio Regionale Veneto della Guide Alpine il quale 06.06.2019 presentava denuncia/querela nei confronti (anche) dell’odierno indagato in relazione ad un’uscita effettuata con le ciaspe in data 10.02.2019 in Val di Zoldo dal Casanova;

rilevato che l’opposizione risulta inammissibile posto che, per costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, cui questo Giudice ritiene di aderire condividendone le argomentazioni, colui che ha presentato denuncia/querela per il delitto di cui all’ati. 348 c.p. non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, non essendo titolare o contitolare dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice; rilevato, infatti, che “Il reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall’art. 348 cod. pen., tutela l’interesse generale a che determinate  professioni vengano esercitate soltanto da soggetti in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa, ne consegue che il privato danneggiato dal reato non assume la qualità di persona offesa, che spetta solo allo Stato, e non è, pertanto, legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione” (Cass. sez. 5, 14.03.2017, n. 32987; Cass., sez. 6, 18.04.2007, n. 17203);

rilevato che sia del tutto condivisibile la motivazione della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero in via principale, qui da, intendersi espressamente richiamata, tenuto conto del contenuto del materiale probatorio in atti;

P. Q. M.

dichiara inammissibile l’opposizione e dispone l’archiviazione del procedimento, ordinando la restituzione degli atti al P .M ..

Belluno, 18 dicembre 2019

Il Giudice per le Indagini Preliminari

 


 



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