ARCHIVIAZIONE procedimento contro GAE – Tribunale Macerata 03-06-2019

 

Sentenza ICONA“NON SUSSISTONO ESTREMI DI REATO PER LE RAGIONI E CONSIDERAZIONI GIURIDICHE DI CUI ALLA MEMORIA DIFENSIVA DEPOSITATA IL GIORNO 11/4/2019, CHE QUI SI RICHIAMANO INTEGRALMENTE FACENDOLE PROPRIE“!

Cioè la MEMORIA DIFENSIVA presentata dall’Ufficio Legale di AIGAE, che alleghiamo integralmente.
Altra ulteriore ed ennesima, archiviazione a seguito di denuncia per esercizio abusivo di professione (art. 348 del codice penale) che era stata notificata ancora una volta a seguito delle pressioni del Collegio Guide Alpine, questa volta nelle Marche
 per la bizzarra motivazione di aver condotto un gruppo di personesu percorsi montani oltre gli 800 metri di altezza”. Come se la difficoltà tecnica di un percorso si misurasse dall’altimetria, quando si può essere in difficoltà alpinistica su una ferrata in un precipizio di 50 metri a bordo del mare oppure camminare tranquillamente in un prato d’altipiano a 3000 metri.

Vengono ancora una volta ribadite sia tutte le precedenti archiviazioni già segnalate (PescaraPesaro, Bolzano, Teramo e tutte le altre) che l’impianto fondamentale della sentenza 459/2005 della Corte Costituzionale, ribadito dalla Sentenza del TAR Piemonte del 2018 e dai pareri dell’Avvocatura della Regione Marche, che stabiliscono a più riprese che è nella progressione alpinistica (corda, piccozza, ramponi) il limite delle attività riservate e non nelle attività escursionistiche.

 Una Guida Ambientale Escursionistica marchigiana iscritta ad AIGAE che stava regolarmente accompagnando su percorsi di media montagna alcuni escursionisti ha quindi visto confermata per l’ennesima volta l’infondatezza del reato ipotizzato.
Ovviamente con il totale supporto, in ogni passaggio, dell nostro 
Ufficio Legale.



Tribunale di MACERATA

Sezione GIP / GUP

Macerata, 03/06/2019

DECRETO DI  ARCHIVIAZIONE

Il Giudice dott. Domenico Potetti, valutato lo stato del procedimento n. 1552/19 GIP/GUP
Vista la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero.
Ritenuto che la richiesta di archiviazione vada accolta, per la motivazione addotta dal Pubblico Ministero, qui richiamata (nella sostanza) per relationem.
omissis
Inoltre, ritenuta la sussistenza di un legittimo interesse nella stessa qualifica soggettiva degli eventuali richiedenti di seguito indicati;

AUTORIZZA

fin d’ora, ove richiesto, il rilascio di copia degli atti contenuti all’interno del fascicolo relativo al procedimento sopra indicato (nei limiti di quelli eventualmente indicati nella eventuale richiesta) ove effettivamente e definitivamente (cioè senza riapertura delle indagini o relativa richiesta pendente in tal senso) archiviato, e salvo il disposto all’art. 329 c.p.p., a favore della eventuale persona/e cui il reato/i venne/vennero attribuito/i, della eventuale/i persona/e offesa/e, nonché della eventuale/i persona/e danneggiata/e.

Il Giudice
dott. Domenico Poletti


PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Macerata

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Macerata

 

 

 

Il Sost. Procuratore della Repubblica D.ssa Stefania CICCIOLI formula richiesta di voler procedere ad archiviazione totale del presente procedimento nei confronti di omissis per art. 348 c.p.p.

perché:

  • non sussistono estremi di reato

per le ragioni e considerazioni giuridiche di cui alle memorie difensive depositate il giorno 11/04/2019 che qui si richiamano integralmente facendole proprie.

Provvedere alla confisca e distruzione del corpo di reato in sequestro.

DISPONE

omissis

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Macerata, 16/04/2019

Il Sost. Procuratore della Repubblica
(dr.ssa Stefania Ciccioli)

 


  STUDIO LEGALE ASSOCIATO BERCHICCI
     Fondato dall’Avv. Giancarlo Berchicci

Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Macerata
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Procedimento penale n. 5140/2018 NDR – Dott. Stefania Ciccioli

Memoria difensiva ex art. 415bis nell’interesse della persona indagata omissis

Il Dott. omissis è biologo e guida ambientale escursionistica abilitata dalla Regione Marche ai sensi della L.R. Marche n. 9/2006, associato all’A.I.G.A.E (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) che è associazione professionale iscritta all’elenco ricognitivo del Ministero dello Sviluppo Economico ex lege n. 4/2013 (all. 1 e 2).
Il Dott. omissis possiede anche la qualifica di Guida del Parco Naturale del Conero (all. 3) e Guida del Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi (all. 4).
La Guida Ambientale Escursionistica (d’ora in poi GAE) è una figura professionale del comparto del turismo che lavora in stretta interazione con l’ambiente naturale, accompagnando singoli o gruppi in visita alle aree di interesse ambientale, illustrandone gli aspetti naturalistici, antropici e culturali, ma senza l’uso di mezzi per la progressione alpinistica.
Il sig. omissis risulta essere indagato del reato dall’art. 348 c.p. per abusivo esercizio della professione di Accompagnatore di Media Montagna senza la relativa abilitazione professionale per aver condotto un gruppo di persone “su percorsi montani oltre gli 800 metri di altezza. In Apiro. Monte San Vicino il 10.08.2018”.

Il fatto contestato non costituisce reato.

Il denunciante ha rappresentato una situazione giuridica che non corrisponde alla interpretazione giudiziale ed ha omesso di citare e/o allegare la documentazione che avrebbe permesso al magistrato una compiuta ricostruzione degli istituti giuridici coinvolti.
La necessaria premessa in diritto è che, nell’analisi ermeneutica, occorre fare riferimento alla legislazione di rango statale perché la legislazione ed i provvedimenti regolamentari regionali non possono comportare un modifica od addirittura ampliamento del profilo professionale dunque delle attività professionali riservate per legge ad una professione ordinistica (Corte Cost. sent. n. 49/2014, 245/2013, 18/2013, 271/2009, 153/2006 e 29/2006).
La questione presenta profili di indubbia complessità per cui appare necessaria una illustrazione dell’attuale quadro normativo di riferimento.
La professione di Guida Naturalistica o Guida Ambientale Escursionistica è stata riconosciuta dalla Regione Marche con la LR Marche n. 9 del 11 luglio 2006 che consente esplicitamente alle GAE di accompagnare in ogni ambiente, anche montano e senza limiti di altitudine, quando, all’art. 46, comma 4, prevede che “E’ guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in ambienti naturali o di interesse per l’educazione ambientale, comprese aree protette, parchi, riserve naturali, illustrandone le caratteristiche territoriali, gli aspetti ambientali e storico-antropologici, fatta eccezione per i percorsi che richiedono l’uso di attrezzature e tecniche speleologiche o alpinistiche con utilizzo di imbrachi tecnici, piccozza e ramponi. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali delle guide turistiche e delle guide alpine”.
L’esercizio delle professioni di Guida Alpina (d’ora in poi GA), Accompagnatore di Media Montagna (d’ora in poi AMM) e Guida Vulcanologica ha una disciplina generale nella legge n. 6/1989.
Il profilo professionale di queste professioni è fissato con un criterio selettivo che necessita di essere precisato.
All’art. 2 della legge n. 6/1989 si prevede, infatti, che:
«1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all’esercizio professionale e iscritte nell’albo professionale delle guide alpine istituito dall’articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21».
L’art. 21 della legge n. 6/1989, al secondo comma, definisce la diversa professione dell’AMM, in questo modo:
«l’accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell’articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l’uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell’ambiente montano percorso».
Queste definizioni sono state legislativamente fissate anche nell’ottica di un successivo rinvio ad una più specifica legislazione regionale e la Regione Marche vi ha provveduto con la LR Marche n. 4/1996, (per l’AMM art. 39 e ss). Con successiva DGR n. 58/2018 del 29.01.2018 la Giunta Regionale stabiliva le aree di esercizio della professione di AMM.
In data 13.03.2018, in risposta ad una interrogazione, la Giunta Regionale comunicava il parere del Comitato Tecnico per la legislazione in cui si confermava la legittimità dell’accompagnamento anche in aree montane da parte delle GAE (all. 5).
Con comunicazione del 5.09.2018 la Giunta Regionale forniva l’interpretazione autentica della DGR n. 58/2018 specificando che dal dispositivo del provvedimento “non si rileva alcuna esclusività di competenza” a favore degli AMM (all. 6).
Forse anche per il tenore ormai risalente della normativa, anche a fronte dell’emergere della figura professionale della GAE, negli anni sono sorte incertezze circa l’esatta interpretazione e delimitazione dell’ambito di effettiva esclusività delle professioni di “Guida Alpina” e “Accompagnatore di media montagna”.
Si è posto, infatti, il dubbio se il legislatore abbia inteso riservare qualunque attività di accompagnamento in montagna alla esclusiva competenza delle GA e degli AMM, oppure se la ratio legis (a giustificare la previsione di una professione ordinistica) sia da ricercare nella sussistenza in concreto di condizioni di particolare e specifica difficoltà nella progressione.
Dubbio che ha provocato l’intervento della Corte costituzionale.
Con la sentenza n. 459-2005 (all. 7), la Corte Costituzionale ha fornito l’interpretazione “aggiornata” e costituzionalmente orientata della L. n. 6/1989 chiarendo che, ciò che distingue effettivamente la figura professionale della Guida Alpina “è, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 6 del 1989, non già una generica attività di accompagnamento in aree montane, bensì l’accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti “l’uso di tecniche e attrezzature alpinistiche” o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose».
Aggiunge la Corte che esiste, “fra le diverse professioni turistiche di accompagnamento”, anche la “guida-ambientale escursionistica, figura comunque avente un profilo professionale alquanto differenziato dall’“accompagnatore di media montagna, perché essenzialmente finalizzata ad illustrare gli aspetti ambientali e naturalistici dei diversi territori (montani, collinari, di pianura ed acquatici) e con esplicita esclusione di percorsi di particolare difficoltà, posti su terreni innevati e rocciosi di elevata acclività, ed in ogni caso di quelli che richiedono l’uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con utilizzo di corda, piccozza e ramponi”.
E’ evidente, quindi, che la Corte Costituzionale afferma che la GAE ha una sua competenza che si differenzia dalla GA e dall’AMM e che il limite oltre il quale non può accompagnare, per quanto di interesse, è rappresentato solo dai percorsi di particolare difficoltà e di elevata acclività cioè quelli che richiedono l’uso di attrezzatura e materiali alpinistici.
Di conseguenza, ogni altra attività può essere liberamente svolta dalle Guide Naturalistiche o Ambientali Escursionistiche.
Proprio in recepimento della sentenza della Corte Costituzionale la Regione Marche, con la LR n. 9/2006, ha abilitato le Guide Ambientali Escursionistiche ad accompagnare in qualsiasi ambiente naturale, con la sola eccezione dei percorsi che richiedano l’utilizzo di imbrachi tecnici, piccozza e ramponi.
I Collegi delle Guide Alpine hanno più volte contestato la chiara interpretazione della Corte Costituzionale tanto da provocare una ulteriore pronuncia del Tribunale Amministrativo per il Piemonte che, con la sentenza n. 564-2018 (all. 8) ribadisce ed amplia l’interpretazione data dal Giudice delle Leggi affermando che «La Corte Costituzionale ha chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto … dai collegi delle Guide Alpine, … non esiste alcuna previsione statale di riserva professionale che copra ogni e qualsivoglia attività escursionistica che si svolga in montagna» e che «la Guida Ambientale Escursionistica è caratterizzata dalla illustrazione di aspetti ambientali e naturalistici; detta illustrazione, necessariamente … potrà svolgersi nel contesto ambientale illustrato, comportando anche la legittima operatività delle GAE in ambito montano […]».
Ed ancora: «la Corte ha esplicitamente affermato che le Guide Ambientali Escursionistiche possono muoversi in ambito anche montano […], né, come già ampiamente illustrato, la legge regionale potrebbe estendere l’ambito di una professione protetta oltre quanto legittimamente previsto dalla legge statale».
La DGR n. 587/2018 (fonte regolamentare di rango regionale) non può dunque aver apportato alcuna ampliamento dell’ambito di attività riservate per legge alle GA ed agli AMM.
Con la DGR n. 587/2018 la Regione si limita a stabilire, ai sensi dell’art. 21 della L. n. 6/1989, quali siano le zone di esercizio della professione di AMM ma non dice e non può dire che le stesse zone sono interdette alla professione di GAE.
In altre parole la DGR n. 587/2018 dice dove può andare l’AMM non dove non può andare la GAE.
Una diversa interpretazione sarebbe insanabilmente incostituzionale.
Tanto è vero che, dopo l’emanazione della DGR e proprio a cagione delle fuorvianti interpretazioni del Collegio, è stata proposta una interrogazione al Consiglio Regionale sulla compatibilità delle due professioni e l’Avvocatura della Regione Marche ha riconosciuto la possibilità per le GAE di accompagnare in qualsiasi ambiente, anche montano ed innevato, sul presupposto che: «Se si concludesse diversamente, come si è già avuto modo di segnalare richiamando la pertinente giurisprudenza costituzionale, si estenderebbe l’area di competenza riservata alle guide alpine in modo irragionevole e sproporzionato, recando in tal guisa pregiudizio alla garanzia della libertà di concorrenza» (all. 5).
Con successiva comunicazione del 5.09.2018 la Giunta Regionale ha fornito l’interpretazione autentica della DGR n. 58/2018 specificando che in essa non viene stabilita alcuna competenza esclusiva a favore degli AMM (all. 6).
Questo stesso ufficio giudiziario, con una puntuale motivazione, ha già archiviato un procedimento a carico del Dott. omissis per accompagnamento in ambiente montano innevato e, rispetto a quel provvedimento, non è intervenuta alcuna novità legislativa idonea a modificare l’ambito professionale di competenza esclusiva delle GA o degli AMM.
Si noti, in proposito, che per la legge n. 6/1989 la professione di AMM è un quod minus della professione di GA. L’art. 21, infatti, attribuisce all’AMM un profilo professionale ridotto ricavandolo, per sottrazione, dalle attività della GA.
Ma se il profilo professionale della GA è più ampio di quello dell’AMM non può verificarsi che una attività che non è riservata alle GA (l’accompagnamento in montagna) possa essere considerata riservata agli AMM.
E così se l’accompagnamento in montagna a qualsiasi quota, anche sopra gli 800 metri, non è riservato alla Guida Alpina non può essere neppure considerato riservato all’Accompagnatore di Media Montagna.
La delibera di Giunta non può modificare la portata e l’interpretazione della legge statale.
Riteniamo dunque che il magistrato sia stato fuorviato dalle parziali e non obiettive informazioni fornite dal denunciante. Denunciante il quale, peraltro, era già a conoscenza del chiarimento dato dalla Giunta Regionale sulla propria produzione normativa con la comunicazione del 13.03.2018 (all. 5) ed ha voluto impegnare la magistratura in una attività di indagine che poteva facilmente essere evitata fornendo una corretta informazione.
Lo ripetiamo. Il limite degli 800 metri serve solo a fissare un criterio di massima per l’operatività degli AMM ma non pone alcuna barriera alle altre e diverse professioni che si vengono svolte in quella zona geografica.
A tal riguardo, va specificato che i percorsi classificati con le difficoltà “E” ed “EE” nella scala del Club Alpino Italiano sono circa il 90% dei sentieri escursionistici regionali ed italiani. Se dunque si condividesse la tesi del denunciante la professione di GAE non potrebbe essere materialmente esercitata se non su un numero insignificante di itinerari. E ciò equivarrebbe a dire che la Regione ha posto una regolamentazione che impedisce ad una professione che essa stessa riconosce di essere esercitata.
Inoltre i sentieri classificati “E” cioè “escursionistici”, sono espressamente definiti come “facili e non pericolosi” dalle Linee Guida del Collegio Nazionale delle Guide Alpine (all. 9, pag. 17) dunque, secondo i criteri indicati dal Giudice Amministrativo e dal Giudice delle Leggi, non sussiste alcuna esigenza di riservarli alle professioni ordinistiche.
Va altresì tenuto presente che la questione di cui si tratta è stata oggetto di vaglio anche da parte della Autorità di Garanzia per la Concorrenza ed il Mercato, che ha emesso più di una segnalazione (AS460-2008, AS1250-2015, all. 10 e 11) in cui si afferma che l’iscrizione obbligatoria nel Collegio delle Guide Alpine è misura anticoncorrenziale, con la conseguenza che, proprio in ragione di tale illegittima limitazione della libera concorrenza del mercato professionale di riferimento, anche in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia della UE (AS541-2009 all. 12); Cfr. Corte di Giustizia, causa C-198/01, sent. 9 settembre 2003, Consorzio Industrie Fiammiferi, in particolare punti 49-51), deve essere disapplicata.
Tutte le recenti pronunce giurisprudenziali vanno nel senso di una interpretazione in senso proconcorrenziale (ed in quanto tale costituzionalmente e comunitariamente orientato) della normativa sulle professioni, anche ordinistiche.
Si confronti la recentissima pronuncia n. 546/2019 (all. 13), in cui il Consiglio di Stato, proprio in relazione alla effettività della tutela delle professioni non ordinistiche ex lege 4/2013, ha ribadito, che l’organizzazione e la disciplina degli ordinamenti professionali di cui all’art. 33, comma 5, Cost. deve essere informata al principio della libera concorrenza, motivando tale assunto con il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 345/1995, nella quale si afferma che concorrenza ed interdisciplinarità sono principi «che appaiono sempre più necessari in una società, quale quella attuale, i cui interessi si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità ed alla tutela dei quali – e non certo a quella corporativa di ordini o collegi professionali, o di posizioni di esponenti degli stessi ordini – è, in via di principio, preordinato e subordinato l’accertamento e il riconoscimento nel sistema degli ordinamenti di categoria della professionalità specifica di cui all’art. 33, quinto comma, della Costituzione. Il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica» (punto 13, lettera A).
Aggiunge il Giudice Amministrativo che “l’introduzione in sede europea del principio di massima concorrenza nell’ambito dei Paesi dell’Unione quale regolatore delle normazioni dei singoli ordinamenti statali in materia di servizi interni … ha prodotto la creazione legislativa di un criterio di attuazione” degli artt. 3, 33 e 41 Cost. che impone l’interpretazione in senso tassativo e restrittivo delle disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche; principi formalizzati nell’art. 1, comma 2, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nell’art. 3, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e nell’art. 33 e 34 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel Dlgs. n. 30/2006.
La illegittimità e conseguente disapplicazione della normativa che dispone l’obbligo della iscrizione nel Collegio professionale per l’esercizio della professione fa venire meno, caducandolo, il presupposto normativo del reato ex art. 348 c.p.
La questione della combinata interpretazione della L. n. 6/1989 e della L.R. Marche n. 9/2006, art. 46, è già stata affrontata dal Giudice Penale. Risultano acquisiti al fascicolo i precedenti provvedimenti di archiviazione delle Procure di Pesaro e Macerata.
A questi può essere aggiunto anche l’analogo provvedimento della Procura di Bolzano (all. 14) perché il giudizio di legittimità dell’accompagnamento può avere come parametro solo la norma di rango statale senza che la legislazione regionale (ed a maggior ragione i provvedimenti regolamentari regionali) possano comportare alcuna espansione della riserva legislativa a favore della professione protetta.
Le richiamate pronunce giurisprudenziali ed il parere espresso dall’Avvocatura Regionale appaiono rilevanti anche sotto il profilo soggettivo poiché, visto il contegno positivo del giudice penale e dell’amministrazione, il Dott. omissis ha agito nella lecita convinzione di muoversi nel pieno rispetto della legge.
Si confida, pertanto, nell’archiviazione del procedimento.
Si producono in copia: doc 01 attestato Guida Naturalistica; doc 01 tessera Guida Naturalistica; doc 01 Tesserino 2019 Regione Marche; doc 02 tesserino AIGAE; doc 03 Parco_del Conero; doc 03 tesserino Guida Conero; doc 04 attestato Guida Frasassi; doc 05 interrogazione; doc 06 interpretazione autentica Giunta Regionale; doc 07 Corte Cost 200/459; doc 08 TAR Piemonte 2018-564; doc 09 linee guida Collegio Guide Alpine; doc 10 Antitrust as460 2008; doc 11 Antitrust as1250 2015; doc 12 Antitrust as541-2009; doc 13 Consiglio di Stato 2019-546; doc 14 Trib. Bolzano archiviazione.
Con osservanza.
Roma, lì 10 aprile 2019
Avv. Luca Berchicci

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