Prof. Melchionda: la legge sulle Guide Alpine è in contrasto con le normative europee

Pubblicato sulla RIVISTA di DIRITTO SPORTIVO (Rivista semestrale – G. Giappichelli Editore, Torino) un approfondito articolo di analisi dal titolo «ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE E LIMITI NORMATIVI DELLA TUTELA PENALE DELL’ATTIVITÀ RISERVATA ALLE GUIDE ALPINE» del Professor Alessandro Melchionda, ordinario di Diritto penale nell’Università degli Studi di Trento.

 

A commento dell’ennesima Sentenza di ASSOLUZIONE 245/19, depositata il 7 maggio 2019 dal Tribunale di Pescara, riguardante le Guide Ambientali Escursionistiche Paola Di Martino e Marco Di Michele. Denunciate per esercizio abusivo di professione (art. 348 del codice penale) da una Guida Alpina del Collegio Abruzzo, a seguito di un loro accompagnamento professionale di un gruppo su terreni innevati.
Una fotografia completa in 6 capitoli, che analizza in modo sistematico il tema con l’accuratezza anche didattica necessaria.
Dal quadro normativo, alle caratteristiche del possibile esercizio abusivo della professione della Guida Alpina, alla parallela disciplina normativa della attività dell’Accompagnatore di media montagna e della Guida Ambientale Escursionistica.
Ma il cuore dell’articolo e le importanti novità emergono soprattutto nell’evidenziazione del problema della conformità alle regole sulla libertà di accesso al mercato.

La pubblicazione riporta e conferma l’importanza delle interpretazioni della Corte Costituzionale (459/2005), del TAR Piemonte (564/2018) e tutte le precedenti archiviazioni/assoluzioni delle GAE in virtù della sola esclusiva possibile sulle attività di vero e proprio alpinismo effettuate con corde, piccozze e ramponi. Ribadite anche tutte le sentenze di Corte Costituzionale che riportano la competenza sulle professioni anche turistiche allo Stato. Viene sottolineata l’importanza e la completezza del parere dell’Avvocatura della Regione Marche del 2018.

Le novità sono contenute soprattutto nel capitolo finale “Ulteriori profili di criticità della disciplina penale in tema di esercizio abusivo della professione della Guida Alpina: il problema della conformità alle regole sulla libertà di accesso al mercato”.
Evidenziando come la legge 6/1989 sulle Guide Alpine sia stata oggetto di vaglio anche da parte della Autorità di Garanzia per la Concorrenza ed il Mercato.
Che aveva concluso che «l’esistenza del suddetto albo professionale si traduce, quindi, in uno strumento di ingiustificata limitazione all’accesso al mercato.».
E soprattutto che ci si trovasse «in presenza di una normativa in contrasto con il diritto comunitario a tutela della concorrenza, come nel caso di specie, la stessa è passibile di disapplicazione in base ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee».
Aspetto che già come AIGAE avevamo sottolineato e utilizzato nelle difese dei nostri associati, oltre che nei ricorsi avverso tentativi di fantasiose leggi regionali (la più “famosa” quella del tentativo da parte del Collegio delle Guide Alpine dell’istituzione della figura della Guida Escursionistica di Montagna in Sicilia).

Per la prima volta, a livello pubblicistico, viene aggiunta alle motivazioni sulla non applicabilità del reato di esercizio abusivo di professione l’idea che si “possa incontrare un ostacolo applicativo” (…) “per difetto del requisito della «speciale abilitazione dello Stato» quale condizione necessaria per l’esercizio della professione”.
E in generale che nella sentenza stessa “la risposta che se ne ricava fornisce infatti indicazioni valide e di massima precisione, che potrebbero perciò consentire di dirimere quell’incertezza applicativa che, fino ad oggi, ha rappresentato l’aspetto certamente meno utile alle reciproche esigenze di tutela e di libertà di tutte le figure professionali complessivamente coinvolte.”

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