Sentenza Belluno: i dubbi del portale Giurisprudenza Penale

Un interessantissimo articolo dal titolo “Esercizio abusivo della professione di guida alpina. Errore sul precetto o errore di fatto su norma extrapenale?” commenta, esprimendo diverse perplessità, la sentenza del Tribunale di Belluno ad opera del Giudice Domenico Riposati, che il 21 giugno 2017 ha condannato in primo grado una Guida Ambientale Escursionistica per esercizio abusivo di professione di Guida Alpina e le cui motivazioni sono state depositate ai primi di agosto.

Viene spiegato infatti che «la decisione presenta aspetti decisamente innovativi» e che «la sentenza costituisce uno dei primi precedenti in cui viene riconosciuta la penale responsabilità ex art. 348 c.p. nei confronti delle guide ambientali escursionistiche; infatti, in casi analoghi, la prevalente giurisprudenza aveva sempre disposto l’archiviazione (cfr. G.I.P. Pesaro, 28 luglio 2015), asserendo che la figura della guida ambientale naturalistica ha una sua autonomia che si differenzia dall’altra figura professionale di guida alpina, che deve guidare percorsi di particolare difficoltà”, che non richiedevano, in altri termini, “l’uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche, vale a dire corda, picozza e ramponi” (cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, 9 luglio 2015). Detto in altri termini, la sentenza del Tribunale di Belluno si discosta (implicitamente) dalle indicazioni della prevalente giurisprudenza, la quale aveva riservato alle guide alpine esclusivamente le escursioni montane di particolare difficoltà – richiedenti l’uso di attrezzature e tecniche alpinistiche – senza che la presenza del terreno innevato potesse avere alcuna rilevanza per distinguere le attività riservate.»

Prosegue l’articolo indicando la tesi seguita dal Tribunale di Belluno nell’arrivare alla condanna che «pare accogliere la tradizionale tesi dottrinale secondo cui l’art. 348 c.p. sarebbe una norma penale in bianco, nell’ambito della quale la normativa che disciplina l’esercizio delle professioni integrerebbe il precetto penale e, di conseguenza, sarebbe esclusa dall’oggetto del dolo», ma specifica come evidenziato anche dal nostro Ufficio Legale che «Tale interpretazione, tuttavia, è stata respinta dalla Corte Costituzionale che, in una sentenza del 1993, si è curata di puntualizzare che “l’art. 348 c.p. lungi dall’operare un meccanico rinvio ad altre fonti dell’ordinamento quali elementi strutturali del precetto, delinea esaurientemente la fattispecie in tutte le sue componenti essenziali. Il fatto costitutivo del reato, infatti, assume i connotati dell’antigiuridicità attraverso la realizzazione dell’atto o degli atti mediante i quali “abusivamente” viene esercitata una determinata professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”.

Conclude specificando che «questa seconda soluzione comporta conseguenze pratiche decisamente rilevanti: infatti, oltre ad influire sulla tematica della successione delle leggi penali nel tempo ex art. 2 c.p., questa tesi esclude che l’errore sulla legge professionale possa essere inquadrato come errore sul precetto ex art. 5 c.p. Infatti, la legge professionale ricadrebbe nell’oggetto del dolo e ogni errore su essa sarebbe da inquadrare nella disciplina dell’errore sulla legge extrapenale ex art. 47, comma 3 c.p. che, come noto, esclude la punibilità in capo al soggetto agente “quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato“.»

Ora anche questa autorevole interpretazione conferma la nostra posizione: il commento dice, in parole povere, che la guida ha agito sulla base di una interpretazione fino a quel momento completamente diversa, il che significa che non doveva essere condannato anche in base alle sentenze della Corte Costituzionale.
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