COMUNICATO IN MERITO ALLE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BELLUNO CONTRO GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA

L’1 agosto sono state depositate le motivazioni della sentenza del Tribunale di Belluno, ad opera del Giudice Domenico Riposati, che il 21 giugno ha condannato una Guida Ambientale Escursionistica per esercizio abusivo di professione di Guida Alpina.

Nei confronti di quella sentenza sono state formulate interpretazioni del tutto fantasiose che travalicando la realtà testuale e processuale, ne restituiscono un’immagine distorta e non veritiera dei contenuti.

Giova chiarire, quindi, che la sentenza riguarda esclusivamente l’accompagnamento in ambiente innevato nella regione Veneto perché emessa per la violazione delle leggi regionali sulle Guide Alpine e sulle Guide Ambientali Escursionistiche e per un caso di accompagnamento su neve.

Tutte le altre sono valutazioni di parte del Collegio delle Guide Alpine senza alcun valore giuridico. Tanto è vero che la Regione Veneto non ha mai condiviso alcuna di quelle interpretazioni.

Chiariamo inoltre che la sentenza non è definitiva, sarà appellata a breve ed ha valore giuridico vincolante solo nei confronti della persona condannata. La sentenza, che ricordiamo essere di primo grado di giudizio, come precedente giurisprudenziale ha un valore molto relativo perché non è passata in giudicato e perché è la prima ed unica pronuncia favorevole alle guide alpine mentre esistono almeno 5 precedenti in cui è stata disposta l’archiviazione senza arrivare al processo perché i magistrati hanno sempre considerato le numerose denunce della Guide Alpine come infondate.
Quindi al momento la situazione è la seguente: moltissime denunce, 5 archiviazioni conosciute e definitive, 1 condanna non definitiva. I Collegi delle Guide Alpine, dunque, venendo anche meno alla loro funzione pubblicistica che gli imporrebbe una “imparzialità” istituzionale e al dovere di corretta informazione del pubblico e dei soggetti istituzionali, citano solo il precedente a loro favorevole, ignorando tutti gli altri e così rappresentando una situazione giuridica profondamente falsata.
Né ha fondamento alcuno l’affermazione secondo cui una condanna vale più di un archiviazione.
Nella formulazione del giudizio il Tribunale di Belluno ha ignorato la sentenza n. 459-2005 della Corte Costituzionale mentre, quando quel precedente specifico è stato considerato, si è sempre giunti alla archiviazione-assoluzione, come nel caso del Tribunale Penale di Pesaro o di quella del Tribunale di Teramo.
Così come è stato ignorato ogni riferimento alla legge 4/2013 e al fatto che manca, nell’ordinamento italiano, una definizione legale di montagna o di ambiente montano e che, pertanto, nessuno può affermare cos’è la montagna o l’ambiente montano ai fini della applicazione della legge in quanto il criterio altimetrico è stato soppresso in conseguenza della abrogazione dell’art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante “Nuove norme per lo sviluppo della montagna”, nonché dell’art. 1 della legge 27 luglio 1952, n. 991, recante “Provvedimenti in favore dei territori montani” e non è stato sostituito da alcuna altra definizione.

L’AIGAE è sempre stata e rimane disponibile ad una serena riflessione sulla necessità di una armonizzazione della legislazione sulle professioni turistiche ma deve, allo stesso tempo, stigmatizzare il comportamento di coloro il cui unico interesse sembra essere quello della acquisizione di anacronistiche posizioni di privilegio ai danni di tutto il comparto turistico e con totale disinteresse delle vere necessità del mercato.

dott. Stefano Spinetti
Presidente Nazionale AIGAE
Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche

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