Contrarietà di AIGAE sulle nuove modalità di fruizione delle isole di Pianosa e Giannutri

Rimostranze e parere del Presidente AIGAE Stefano Spinetti in merito alla delibera 53/2016 del Parco Nazionale Arcipelago Toscano – RICHIESTA INCONTRO

In riferimento all’oggetto, la scrivente AIGAE associazione di categoria delle Guide Ambientali Escursionistiche, iscritta negli elenchi ricognitivi del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013, esprime il proprio disappunto in merito ai contenuti espressi nella citata delibera, difformi peraltro da quanto emerso da precedenti colloqui informali avvenuti tra il Presidente PNAT e il Coordinatore Toscana della scrivente Associazione.

A nostro avviso, appare paradossale che precedentemente l’Ente Parco, nelle modalità di ammissione al corso per Guide Parco, abbia giustamente voluto garantire l’accesso al corso di Guida Parco a tutti, per poi affidare in esclusiva, alle persone così titolate, servizi che per effetto della stessa teoria dovrebbero essere privi di alcuno steccato protezionistico, con modalità e provvedimenti a nostro avviso del tutto ingiustificati e immotivati.

In particolare, esaminando la delibera n. 53/2016 (Nuove modalità di fruizione delle isole di Pianosa Giannutri e Gorgona) possiamo affermare che essa non appare conforme al diritto poiché in effetti persegue, seppure con strumenti in parte legittimi, il fine di escludere dal mercato dell’accompagnamento turistico in natura, all’interno dell’area protetta, le Guide Ambientali Escursionistiche che non abbiano il titolo di “Guida Esclusiva del Parco”. Realizza una illegittima autoattribuzione in esclusiva dei servizi turistici e, introducendo le specializzazioni, vuole attribuire al titolo la stessa efficacia e valore di una abilitazione.

L’Ente Parco, dunque, con la delibera in questione, adotta una politica “protezionistica” nei confronti dei professionisti da esso accreditati senza offrire alcuna compensazione agli altri professionisti che operano sul libero mercato e senza che tali provvedimenti appaiano rispettosi del criterio di ragionevolezza e proporzionalità che deve sempre contrassegnare l’azione amministrativa.  Lo stesso provvedimento, inoltre, appare perseguire esclusivamente finalità economiche poiché non viene esplicitato alcun motivo di tutela ambientale.  Detto in altre parole l’ente può entrare nel mercato turistico con offerta di servizi turistici ma lo deve fare in regime di libero mercato e parità di condizioni con i soggetti esterni. Non può assicurarsi con proprie decisioni e deliberazioni una posizione di esclusiva e/o rilevante vantaggio.

Questo anche perché la finalità propria di ogni ente pubblico non è produrre reddito a proprio favore ma tutelare i cittadini ed i beni pubblici e lo deve fare SEMPRE agendo con imparzialità.

In linea generale riteniamo possibile considerare lecita una limitazione dei visitatori su particolari aree sensibili ben definite, ed egualmente lecito può essere considerato il fatto che per i servizi turistici da esso erogati il Parco si avvalga delle Guide Parco.

E’ altrettanto vero che ogni provvedimento dell’Ente Parco deve essere però dettagliatamente motivato e se pone delle chiusure e/o limitazioni deve motivarle in modo specifico anche al fine di rendere possibile la verifica della legittimità di tali motivazioni. Non sono sufficienti a tal fine, formule generiche. La motivazione deve essere dettagliata e supportata da motivazioni giuridiche e scientifiche. Non può trattarsi, quindi, di una opinione di chi decide ma di una decisione imposta da concrete e dimostrate esigenze di tutela.

Se però con la regolamentazione data, il parco, di fatto, esclude ogni altra guida dalla possibilità di accompagnare riteniamo che si realizzi, con strumenti leciti, un fine illecito perché l’ente ed i soggetti da esso accreditati ottengono una posizione di monopolio con lesione della libera concorrenza. Ciò è tanto più grave perché si tratta, appunto, non di provvedimenti legislativi ma di provvedimenti regolamentari.

Pur in presenza di un contingentamento delle presenze turistiche, dunque, l’Ente dovrebbe assicurare pari concorrenzialità anche alle altre guide, per esempio ponendo un sistema di prenotazione libero in cui chi prima prenota può accedere all’area protetta o una quota riservata alle guide del libero mercato. Si aggiunga che le specializzazioni su base geografica per le tre isole non sono previste da alcuna normativa quindi rimane tutto da dimostrare che si tratti di provvedimenti legittimi e, soprattutto, che possano essere posti come presupposto per una limitazione al diritto di libero esercizio della professione.

Riassumiamo brevemente il contenuto della Delibera in esame:

  • l’accompagnamento in una determinata area geografica viene riservato alle Guide Parco;
  • di fatto, si ripropone la Guida Parco come unica figura professionale autorizzata a condurre nel parco;
  • l’ente Parco si affida in esclusiva a sé stesso la gestione di servizi turistici essenziali per la fruizione delle aree protette. Riservare “la gestione dell’offerta dei servizi guidati” solo alle Guide Parco da metà marzo a metà ottobre vuol dire praticamente chiuderla durante tutta la stagione (almeno durante tutta quella turistica) anche in considerazione del fatto che nel rimanente periodo dell’anno non sono nemmeno garantiti i collegamenti marittimi.

Per tale via si realizza una lesione della concorrenza ed un aggiramento delle norme liberalizzatrici per mancanza di proporzionalità tra esigenze di tutela e diritto dei professionisti a poter lavorare.

Non vale, a giustificare tali misure, la difficoltà di sorveglianza perché questo è un problema dell’ente e non un’esigenza oggettiva di tutela di tipo scientifico-naturalistico.

La delibera si pone anche in aperto contrasto con quanto affermato dal TAR Firenze e dallo stesso Ente in risposta ad alcune interrogazioni e cioè che il Titolo esclusivo di Guida del Parco non può essere inteso nel senso che le Guide Parco esercitano l’attività di accompagnamento in esclusiva all’interno dell’area protetta.

Ancora una volta, duole constatare che, nonostante i buoni rapporti di collaborazione in atto anche con la Federazione dei Parchi, non si sia ritenuto opportuno considerare un confronto consultivo in via preliminare con la scrivente associazione.

Per tutto quanto sopra esposto, richiediamo pertanto una revisione della delibera, che tenga conto delle nostre considerazioni, e per la quale rinnoviamo la nostra disponibilità ad un incontro entro breve, al fine di trovare un accordo per adeguarla alle esigenze di tutti i professionisti.

Nel malaugurato caso ciò non dovesse avvenire o trovare accoglimento, ci riterremo liberi di intraprendere, nostro malgrado, ogni strada che possa portare alla tutela degli interessi della categoria e dei principi sopra enunciati.

 

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