Legge 4/2013 e G.A.E: Dalla Puglia una conferma

Nello scorso anno, in Puglia ha avuto felice esito, per la nostra associazione e per tutte le Guide Ambientali Escursionistiche, uno degli ultimi tentativi di golpe a danno della nostra professione. Questo l’antefatto. Nel 2012 la Puglia, incurante delle profonde modifiche legislative e giurisprudenziali intervenute in materia di professioni turistiche, con la L.R. n. 13 del 25 maggio 2012, poi modificata dalla L.R. 25 settembre 2012 n.26, pone “la disciplina delle attività professionali turistiche” e, all’art. 10, si ‘inventa’ una sanatoria per tutti coloro che hanno già esercitato le attività di Guida turistica o Accompagnatore turistico in Puglia. In pratica a chi potrà dimostrare di aver già svolto professionalmente tali attività sarà rilasciata la relativa abilitazione senza necessità di alcun ulteriore adempimento. Le modalità pratiche di accertamento dei requisiti per il rilascio delle abilitazioni professionali in sanatoria vengono dettate con il Regolamento Regionale 3 ottobre 2012, n. 23. Ma qui viene il bello. I solerti funzionari regionali, all’art. 2 del regolamento, inseriscono la possibilità di riconoscere l’abilitazione per l’esercizio della professione di “Guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico”. Ovviamente tra i Soci pugliesi si diffonde un’ondata di panico anche perché i tempi per presentare la domanda e la documentazione idonea ad ottenere il riconoscimento sono strettissimi. Il Coordinatore Puglia Marino Caringella si rivolge quindi al consulente legale dell’Aigae per avere un parere sulla legittimità di quella disposizione normativa e la Presidenza, forte del suddetto parere, decide di ricorrere al Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) per far annullare il regolamento regionale.

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Il Vicepresidente Funzionale Avv. Luca Berchicci

Nel frattempo viene comunicato a tutti i Soci che l’Aigae ritiene illegittima la norma e l’ha impugnata e pertanto non ritiene opportuno che gli associati presentino le domande per la sanatoria. Contestualmente l’Aigae diffida le Province dal rilasciare attestati di Guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico. Dalle Province e dalla Regione non arriva alcuna risposta ma, in modo assolutamente inaspettato, circa un mese dopo il deposito del ricorso, con Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 33, il regolamento impugnato viene modificato eliminando tutte le parti contestate dall’Aigae. La figura della Guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico non esiste più. Abbiamo vinto, ma serve un atto formale per chiudere il processo, e l’Aigae tenta di raggiungere un accordo con la Regione che, però, neppure risponde alle comunicazioni inviategli. Dopo qualche rinvio (non so se avete saputo che la giustizia italiana non è tra le più veloci del mondo) arriva finalmente la sentenza che dichiarata cessata la materia del contendere ma condanna la Regione al pagamento delle spese (cioè riconosce che le modifiche apportate dalla Regione al regolamento hanno accolto le critiche di Aigae). Ma vediamo, in parole semplici, quali erano i principali motivi di impugnazione.
a) Secondo la oramai costante giurisprudenza della Corte Costituzionale le disposizioni regionali che istituiscono e disciplinano le professioni turistiche sono costituzionalmente illegittime per violazione delle regole sul riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni, così come disciplinata dall’attuale testo dell’art. 117 della Costituzione e del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 con cui il legislatore nazionale ha individuato i principi fondamentali in materia di professioni. Il decreto in esame dispone, all’art. 1, comma 3, che “La potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale”. Ciò significa che la Regione non può di propria iniziativa creare e disciplinare una nuova professione;
b) con un regolamento non si possono introdurre novità rispetto a quanto stabilito dalla legge delegante e la Guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico è una figura non prevista dalla legge regionale;
c) la figura della Guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico non era definita in alcun modo;
d) la definizione di Guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico presuppone competenze di tipo naturalistico ed ambientale ed una attività di accompagnamento in ambiente naturale che non sono proprie del profilo professionale della Guida turistica. L’ambito ambientale escursionistico è quello proprio della Guida Ambientale Escursionistica come individuata e definita dalle normative europee, statali e da un gran numero di leggi regionali e questa figura professionale è definita e profilata proprio ad integrazione degli ambiti di attività di Guide turistiche e Accompagnatori turistici.
Dispiace che la Pubblica Amministrazione abbia dimostrato ancora una volta una totale sordità alle istanze di dialogo provenienti dai cittadini ed abbia preferito cedere alle istanze di chi ha tentato di appropriarsi di competenze professionali altrui.

Luca Berchicci
Vicepresidente Funzionale
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