Ennesima vittoria AIGAE nelle Marche: la Giustizia conferma ancora una volta il diritto delle GAE su Sentieri EE!

Ascoli Piceno, 04 Febbraio 2026 – Ancora una volta, la giustizia dà ragione alle Guide Ambientali Escursionistiche (GAE) aderenti ad AIGAE. Il Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto l’opposizione presentata da un esponente del Collegio Guide Alpine alla richiesta di archiviazione di una denuncia contro una GAE AIGAE.

Questa pronuncia conferma la piena legittimità dell’operato delle GAE su tutti i sentieri escursionistici, inclusi quelli classificati EE (Escursionisti Esperti), e arriva a consolidare un quadro di certezze già rafforzato dall’abrogazione, avvenuta mesi prima, della controversa limitazione regionale che il Collegio pretendeva di far valere.

Il caso giudiziario, risalente a una vicenda precedente all’intervento legislativo regionale, vedeva la denuncia per presunto esercizio abusivo della professione (Art. 348 c.p.) di una GAE AIGAE. L’accusa si basava sull’accompagnamento di un gruppo su un sentiero EE del Monte Sibilla, un’attività che il Collegio delle Guide Alpine intendeva limitare facendo leva su una disposizione regionale la cui legittimità era, fin da subito, fortemente dibattuta.


Il contesto pre-Sentenza: una limitazione regionale già abrogata

È cruciale ricordare che l’azione legale del Collegio delle Guide Alpine si fondava su una legge regionale (il “comma 4bis dell’art. 46 della L.R. 9/2006” della Regione Marche) che, per un certo periodo, aveva introdotto una inapplicabile limitazione alle GAE sui sentieri EE. Questa disposizione richiedeva la frequentazione di un corso specifico che, di fatto, non era mai stato istituito, creando un limbo normativo e prestandosi a “interpretazioni fantasiose e attacchi strumentali all’attività delle GAE”, come evidenziato a suo tempo dalla Vicepresidente AIGAE Lolita Bizzarri.

Tuttavia, grazie all’intenso lavoro di confronto e dialogo di AIGAE con gli uffici regionali, già nell’agosto 2025 (cinque mesi prima di questa sentenza), la Regione Marche aveva riconosciuto l’infondatezza di tale limitazione, abrogando il contestato “comma 4bis” con l’art. 9 della LEGGE REGIONALE 1 agosto 2025, n. 21.

Come comunicato allora dal Presidente Nazionale AIGAE Guglielmo Ruggiero, questa abrogazione rappresentava già una svolta: «Comunichiamo una notizia molto importante e anche attesa dopo l’intensa attività di confronto con gli uffici e assessorati della Regione Marche: il “comma 4bis dell’art. 46 della L.R. 9/2006” della Regione Marche… è stato abrogato dall’art. 9 della LEGGE REGIONALE 1 agosto 2025, n. 21 appena pubblicata.» Questa mossa della Regione ha di fatto rimosso il principale strumento legislativo su cui si basavano le contestazioni all’operato delle GAE.


La Sentenza del Tribunale: una doppia chiusura giudiziaria

Nonostante questa abrogazione abbia di fatto tolto il fondamento legislativo alla pretesa del Collegio, la vicenda giudiziaria ha comunque seguito il suo corso, portando a una chiara e significativa Ordinanza di Archiviazione (del 04.02.2026, Proc. N 3702/24 R.G.N.R.) da parte del Giudice per le Indagini Preliminari, Dott.ssa Simona D’Ottavi.

Il Tribunale ha adottato una duplice motivazione:

  1. Inammissibilità dell’Opposizione: in primis, è stata dichiarata inammissibile l’opposizione alla richiesta di archiviazione. La sentenza ribadisce che il reato di esercizio abusivo della professione tutela un interesse generale dello Stato, e non un interesse privato. Pertanto, chi si opponeva non aveva la qualità di “persona offesa” necessaria per proseguire l’azione.
  2. Merito della Vicenda: l’operato della GAE è legittimo: anche affrontando il merito, il Giudice ha confermato la costante interpretazione normativa, ribadita anche dalla Corte di Cassazione Penale (sez. IV, n. 47433, 27/11/2023). Un punto fondamentale ripreso dalla sentenza è la chiara distinzione delle competenze professionali, già cristallizzata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 459 del 2005. Quest’ultima, citata nella sentenza di archiviazione, ha osservato che la legge quadro n. 6 del 1989 riserva alle Guide Alpine solo attività che richiedono “l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche” (corda, piccozza, ramponi) o l’attraversamento di “aree particolarmente pericolose” (rocce, ghiacciai, terreni innevati). Nel caso specifico, l’attività della GAE è stata riconosciuta come una “generica attività di accompagnamento in aree montane”, svolta in un contesto “non elevato e uno scenario esente da reale pericolo”, senza necessità di attrezzatura tecnica alpinistica. Di conseguenza, nessuna configurazione di abuso professionale è stata riscontrata.

AIGAE: il lavoro paga, la professionalità è riconosciuta e tutelata

Questa sentenza, che archivia definitivamente un tentativo di limitazione già reso obsoleto dall’intervento legislativo regionale, rappresenta una doppia vittoria per AIGAE. È una conferma giudiziaria che si aggiunge alla validazione politica, dimostrando l’efficacia del nostro duplice approccio di tutela legale e pressione istituzionale. La piena legittimità dell’operato delle GAE su tutti i sentieri escursionistici, inclusi gli EE, è ormai un dato di fatto incontrovertibile.

AIGAE continuerà il suo impegno indefesso a tutela dei propri soci, garantendo che la professionalità delle Guide Ambientali Escursionistiche sia sempre riconosciuta e valorizzata, a beneficio della categoria e di tutti gli amanti della natura.

Invitiamo tutti i soci AIGAE a rimanere aggiornati e a consultare gli organi associativi per qualsiasi chiarimento o necessità di supporto. La vostra professionalità è la nostra forza e la giustizia ci dà ragione.


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