Lo Statuto
STATUTO
ASSOCIAZIONE ITALIANA
GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE
G.A.E.
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art. 1 DENOMINAZIONE
E LUOGO
E' costituito con sede in Grosseto, via Cavour
n° 9, presso la società cooperativa L'Albatro, l'Associazione
Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, in sigla "GAE".
art. 2 CARATTERE
L'associazione ha carattere di rappresentanza professionale,
è assolutamente escluso ogni scopo di lucro o attività
commerciale. La sua durata è fissata al 31.12.2020
con possibilità di rinnovo per uguale periodo.
art. 3
OGGETTO
E' compito
dell'associazione:
a) rappresentare
e tutelare i propri aderenti e contribuire allo sviluppo dell'attività
professionale della Guida Ambientale Escursionistica,
b) promuovere e partecipare alla migliore definizione del profilo
professionale della Guida con le Autorità Legislative,
realizzando anche in collaborazione con terzi, corsi di formazione
professionale,
c) sviluppare una cultura
di turismo e delle altre attività umane rispettosa dell'ambiente
sia fra gli associati che nell'intera società,
d) avanzare proposte
agli enti pubblici utili agli scopi suddetti,
e) collaborare con
tutti coloro che operano nel settore del turismo ambientale
escursionistico: imprese, associazioni, enti di gestione e promozione,
parchi e aree protette, mezzi di comunicazione dì massa,
f) Organizzare ogni altra iniziativa utile al rafforzamento dell'Associazione ed
al raggiungimento dei suoi scopi professionali, scientifici
e culturali.
art.
4 SOCI
Il numero dei soci é illimitato.
La base sociale si compone dei "SOCI EFFETTIVI"
rappresentati dalle sole persone fisiche ed Associazioni
che abbiano interessi e finalità in linea con lo
Statuto dell’Associazione Italiana Guide Ambientali
Escursionistiche. I soci delle Associazioni, ammesse alla
GAE, possono essere iscritti come soci effettivi.
Nelle regioni che hanno regolamentato con una legge sulla
professione di guida ambientale escursionistica o equipollente,
saranno ammesse solo quelle Associazioni che associno persone
fisiche esclusivamente in possesso del documento, previsto
dalla stessa legge, che permette lo svolgimento della attività
professionale.
Nelle regioni che non hanno regolamentato con una legge
la professione di guida ambientale escursionistica o equipollente,
saranno ammesse solo quelle Associazioni che associno persone
fisiche esclusivamente in possesso di:
- titolo ufficiale ed esclusivo di Guida Parco come da art.
14 comma 5 della legge 394 del 6 dicembre 1991, rilasciato
a seguito di idonea formazione professionale, tenuto conto
dei criteri stabiliti dal Consiglio direttivo;
- diploma di qualifica di corsi di formazione professionale
che preparino a questa professione organizzati secondo i
regolamenti CEE.
Inoltre sono ammessi come "SOCI
ONORARI" quegli enti, persone giuridiche, associazioni,
fondazioni anche senza personalità giuridica e da
quelle persone fisiche che, per la loro attività,
trascorsa e presente, possono contribuire alla affermazione
dell'associazione e dei suoi scopi.
Sono poi ammessi come "SOCI
SOSTENITORI" quanti, pur svolgendo attività
imprenditoriali o associative legate ai temi fondanti questa
associazione, non possono essere iscritti quali soci "effettivi".
art. 5
Per essere ammessi a Soci Effettivi é
necessario presentare la domanda alla Presidenza con l’osservanza
delle Seguenti modalità e indicazioni:
1) indicare nome cognome, luogo e data di nascita, professione
e residenza,
2) allegare, come requisito per l'idoneità alla professione,
copia autentica della attestazione amministrativa in base
alla legge nazionale o regionale,
3) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni
degli organi sociali.
Per essere ammessi a Soci Sostenitori occorre presentare
analoga domanda alla Presidenza allegando copia della deliberazione
dell'organo amministrativo, qualora esistente, del soggetto
richiedente e indicando il nominativo del delegato.
Per essere ammessi a Soci Onorari bisogna presentare analoga
domanda al Consiglio Direttivo allegando la stessa documentazione
di cui al punto precedente.
Il Consiglio Direttivo può proporre autonomamente l'iscrizione
all'elenco di Soci Onorari.
art. 6
La presentazione della domanda di ammissione a socio effettivo
o sostenitore dovrà essere esaminata dalla Presidenza
entro 120 giorni dal suo ricevimento trascorsi i quali si
intende comunque accettata; la presentazione della domanda
di ammissione per socio onorario dovrà essere esaminata,
nella sua prima convocazione, dal Consiglio Direttivo che
dovrà anche ratificare le domande di ammissione dei
soci effettivi. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato
potrà presentare ricorso che verrà esaminato
in via definitiva dalla Assemblea ordinaria dei soci nella
sua prima convocazione.
L'ammissione a socio effettivo o sostenitore è valida
dalla data del pagamento della quota di iscrizione nelle
modalità definite dai Consiglio Direttivo, vale a
tempo indeterminato e si conserva con il pagamento della
quota annuale.
L'ammissione a socio onorario è valida dalla data
di delibera del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea ordinaria
che ha ratificato l’ammissione stessa.
Le dimissioni da socio effettivo o Sostenitore vanno presentate
per iscritto alla Presidenza e le dimissioni da Socio Onorario
vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
art.
7
I soci sono tenuti:
- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti
interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali,
comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso
versamenti di quote straordinarie, queste ultime dovranno
essere proposte dal Consiglio Direttivo e ratificate daIl'Assemblea,
- alla diffusione dell'appartenenza all'Associazione specificandone
la qualità di socio Effettivo, Socio Onorario o Socio
Sostenitore,
- a segnalare al Consiglio Direttivo ogni iniziativa, da
chiunque intrapresa, in contrasto con le finalità
dell'Associazione stessa.
art.8
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del seguente
statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese
dagli organi sociali,
b) quando si rendano morosi nel pagamento della quota sociale
e di eventuali integrazioni straordinarie,
c) quando, in qualunque modo, arrechino danno materiale
e/o morale all'Associazione. La riammissione é ammessa
dietro presentazione di apposita domanda all'assemblea ordinaria
dei soci che ne delibera alla prima assemblea convocata.
art.
9 PATRIMONIO
Il patrimonio sociale e indivisibile ed è
costituito:
a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà
dell'Associazione;
b) da contributi, lasciti ed erogazioni varie;
c) da fondo di riserva indivisibile.
art.
10
Le somme versate per la quota di iscrizione
e annuale non sono rimborsabili in nessun caso.
art. 11 BILANCIO
Il bilancio comprende l’esercizio
sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno deve essere
redatto dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno
successivo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei
soci entro il successivo 30 aprile.
art.
12
L’eventuale residuo attivo del bilancio
sarà interamente devoluto al fondo riserva indivisibile.
art.
13 ASSEMBLEA
Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie
e sono convocate con avviso scritto ad ogni socio, inviato
almeno dieci giorni prima.
art. 14
L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno,
entro il 30 aprile, per approvare il Bilancio di esercizio
dell'anno precedente. L'assemblea ordinaria ha inoltre il
compito di:
- approvare le linee generali del programma di attività,
- eleggere il Consiglio Direttivo,
- approvare l'eventuale Bilancio preventivo,
- delibera su tutte le questioni inerenti l'attività
sociale,
- istituire sedi e uffici in ogni località italiana
ed europea.
L'assemblea, è convocata dal Consiglio Direttivo,
dalla Presidenza o da un quinto degli associati. In prima
convocazione è validamente costituita con la metà
dei suoi membri, in seconda qualunque sia il numero dei
presenti. Essa delibera a maggioranza semplice. La seconda
convocazione può avvenire mezz'ora dopo la prima.
art. 15
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria è convocata con le
stessa modalità di cui all'art. 14 e delibera validamente
con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.
Essa delibera a maggioranza semplice tranne che per le modifiche
al presente statuto e per lo scioglimento della Associazione,
per le quali occorre una maggioranza dei tre quarti dei
presenti aventi diritto.
art.
16
Sia all'assemblea ordinaria che straordinaria ogni socio
può essere delegato a rappresentare un massimo di
altri tre soci, con delega scritta; non può essere
delegato alcun componente del Consiglio Direttivo.
Solo i soci effettivi hanno diritto al voto.
Il socio Onorario e il socio Sostenitore possono prendere
la parola nell'assemblea.
art.
17 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo é composto da un minimo di
tre consiglieri eletti fra tutti i soci effettivi garantendo
la rappresentanza alle guide ambientali escursionistiche
operanti nelle diverse zone del territorio nazionale e come
da regolamento.
art.
18
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice
Presidente e il Tesoriere, fissa la responsabilità
degli altri consiglieri in ordine alle attività svolte
dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere compongono
la Presidenza che ha compiti di rappresentanza ed esecutivi;
nello stesso possono essere cooptati altri membri del Consiglio
Direttivo fino ad un massimo di altri tre membri.
Le funzioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti
possono essere retribuite su proposta del Consiglio Direttivo
ratificata dall’assemblea, mentre le spese sostenute
nell’espletamento dell'incarico saranno sempre rimborsate
in base al regolamento da redigersi.
art.
19
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno
due volte l’anno, comunque ogni qual volta lo ritenga
necessario il Presidente o ne facciano richiesta un terzo
dei consiglieri.
art.
20
Il Consiglio Direttivo deve:
- redigere i programmi di attività sociale e sottoporli
al vaglio dell'Assemblea;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i bilanci e fissare la quota di iscrizione e
di adesione annuale;
- stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere
inerenti alla attività sociale;
- redigere eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea ordinaria;
- favorire la partecipazione dei soci all'attività
dell'associazione;
- deliberare circa l'espulsione dei soci.
art.
21
Il Consiglio Direttivo e il Presidente durano in carica
tre anni, possono essere revocati in sede di assemblea di
bilancio con richiesta presentata da almeno un quinto dei
soci e messa all'ordine del giorno nella lettera di convocazione
della stessa, nella stessa sede si deve provvedere alla
nomina del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere confermate
le medesime persone, l'assemblea delibera con la maggioranza
semplice dei presenti.
art.
22 PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale; in
caso di sua assenza o impedimento tutte le di lui funzioni
spettano al Vice Presidente.
art.
23 REVISORI DEI CONTI
I Revisori dei Conti sono previsti nel numero di tre membri
effettivi e di due membri supplenti eletti dall'assemblea,
anche fra non soci. I revisori durano in carica tre anni
e sono rieleggibili.
art. 24
SCIOGLIMENTO La decisione dello scioglimento dell'Associazione deve essere presa secondo quanto previsto dall'art. 15.
art.
25
In caso di scioglimento il residuo attivo che dovesse risultare,
al netto delle spese di scioglimento, deve essere destinato
ad una associazione di tutela ambientale di carattere nazionale
a scelta dell'Assemblea.
art.
26
Spetta al Presidente assumere tutte le funzioni del presente
Statuto in caso di palese mancato funzionamento degli organi
sociali e provvedere alla convocazione dell'assemblea straordinaria,
con le modalità previste agli articoli precedenti.
art.
27 ALTRE NORME
Per quanto non compreso nel presente statuto decide l'assemblea
a maggioranza assoluta dei partecipanti, in mancanza valgono
le disposizioni di leggi vigenti.
art.
28 NORMA TRANSITORIA
In via transitoria, fino alla legislazione nazionale in
materia, i requisiti di ammissione potranno essere comprovati
da un curriculum attestante l'attività svolta, da
un eventuale possesso di titoli di qualifica professionale
e di ogni altro elemento che testimoni la preparazione e
lo svolgimento di questa attività in forma professionale. |