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Associazione italiana guide ambientali escursionistiche
 
Lo Statuto

STATUTO
ASSOCIAZIONE ITALIANA
GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE
G.A.E.

Statuto.pdf
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art. 1 DENOMINAZIONE E LUOGO

E' costituito con sede in Grosseto, via Cavour n° 9, presso la società cooperativa L'Albatro, l'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, in sigla "GAE".

art. 2 CARATTERE

L'associazione ha carattere di rappresentanza professionale, è assolutamente escluso ogni scopo di lucro o attività commerciale. La sua durata è fissata al 31.12.2020 con possibilità di rinnovo per uguale periodo.

art. 3

OGGETTO

E' compito dell'associazione:

a) rappresentare e tutelare i propri aderenti e contribuire allo sviluppo dell'attività professionale della Guida Ambientale Escursionistica,

b) promuovere e partecipare alla migliore definizione del profilo professionale della Guida con le Autorità Legislative, realizzando anche in collaborazione con terzi, corsi di formazione professionale,

c) sviluppare una cultura di turismo e delle altre attività umane rispettosa dell'ambiente sia fra gli associati che nell'intera società,

d) avanzare proposte agli enti pubblici utili agli scopi suddetti,

e) collaborare con tutti coloro che operano nel settore del turismo ambientale escursionistico: imprese, associazioni, enti di gestione e promozione, parchi e aree protette, mezzi di comunicazione dì massa,

f) Organizzare ogni altra iniziativa utile al rafforzamento dell'Associazione ed al raggiungimento dei suoi scopi professionali, scientifici e culturali.

art. 4 SOCI

Il numero dei soci é illimitato.

La base sociale si compone dei "SOCI EFFETTIVI" rappresentati dalle sole persone fisiche ed Associazioni che abbiano interessi e finalità in linea con lo Statuto dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche. I soci delle Associazioni, ammesse alla GAE, possono essere iscritti come soci effettivi.

Nelle regioni che hanno regolamentato con una legge sulla professione di guida ambientale escursionistica o equipollente, saranno ammesse solo quelle Associazioni che associno persone fisiche esclusivamente in possesso del documento, previsto dalla stessa legge, che permette lo svolgimento della attività professionale.

Nelle regioni che non hanno regolamentato con una legge la professione di guida ambientale escursionistica o equipollente, saranno ammesse solo quelle Associazioni che associno persone fisiche esclusivamente in possesso di:


- titolo ufficiale ed esclusivo di Guida Parco come da art. 14 comma 5 della legge 394 del 6 dicembre 1991, rilasciato a seguito di idonea formazione professionale, tenuto conto dei criteri stabiliti dal Consiglio direttivo;

- diploma di qualifica di corsi di formazione professionale che preparino a questa professione organizzati secondo i regolamenti CEE.

Inoltre sono ammessi come "SOCI ONORARI" quegli enti, persone giuridiche, associazioni, fondazioni anche senza personalità giuridica e da quelle persone fisiche che, per la loro attività, trascorsa e presente, possono contribuire alla affermazione dell'associazione e dei suoi scopi.

Sono poi ammessi come "SOCI SOSTENITORI" quanti, pur svolgendo attività imprenditoriali o associative legate ai temi fondanti questa associazione, non possono essere iscritti quali soci "effettivi".

art. 5

Per essere ammessi a Soci Effettivi é necessario presentare la domanda alla Presidenza con l’osservanza delle Seguenti modalità e indicazioni:

1) indicare nome cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza,

2) allegare, come requisito per l'idoneità alla professione, copia autentica della attestazione amministrativa in base alla legge nazionale o regionale,

3) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Per essere ammessi a Soci Sostenitori occorre presentare analoga domanda alla Presidenza allegando copia della deliberazione dell'organo amministrativo, qualora esistente, del soggetto richiedente e indicando il nominativo del delegato.

Per essere ammessi a Soci Onorari bisogna presentare analoga domanda al Consiglio Direttivo allegando la stessa documentazione di cui al punto precedente.

Il Consiglio Direttivo può proporre autonomamente l'iscrizione all'elenco di Soci Onorari.

art. 6

La presentazione della domanda di ammissione a socio effettivo o sostenitore dovrà essere esaminata dalla Presidenza entro 120 giorni dal suo ricevimento trascorsi i quali si intende comunque accettata; la presentazione della domanda di ammissione per socio onorario dovrà essere esaminata, nella sua prima convocazione, dal Consiglio Direttivo che dovrà anche ratificare le domande di ammissione dei soci effettivi. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso che verrà esaminato in via definitiva dalla Assemblea ordinaria dei soci nella sua prima convocazione.

L'ammissione a socio effettivo o sostenitore è valida dalla data del pagamento della quota di iscrizione nelle modalità definite dai Consiglio Direttivo, vale a tempo indeterminato e si conserva con il pagamento della quota annuale.
L'ammissione a socio onorario è valida dalla data di delibera del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea ordinaria che ha ratificato l’ammissione stessa.
Le dimissioni da socio effettivo o Sostenitore vanno presentate per iscritto alla Presidenza e le dimissioni da Socio Onorario vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo

art. 7

I soci sono tenuti:

- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie, queste ultime dovranno essere proposte dal Consiglio Direttivo e ratificate daIl'Assemblea,

- alla diffusione dell'appartenenza all'Associazione specificandone la qualità di socio Effettivo, Socio Onorario o Socio Sostenitore,

- a segnalare al Consiglio Direttivo ogni iniziativa, da chiunque intrapresa, in contrasto con le finalità dell'Associazione stessa.

art.8

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del seguente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali,

b) quando si rendano morosi nel pagamento della quota sociale e di eventuali integrazioni straordinarie,

c) quando, in qualunque modo, arrechino danno materiale e/o morale all'Associazione. La riammissione é ammessa dietro presentazione di apposita domanda all'assemblea ordinaria dei soci che ne delibera alla prima assemblea convocata.

art. 9 PATRIMONIO

Il patrimonio sociale e indivisibile ed è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;

b) da contributi, lasciti ed erogazioni varie;

c) da fondo di riserva indivisibile.

art. 10

Le somme versate per la quota di iscrizione e annuale non sono rimborsabili in nessun caso.

art. 11 BILANCIO

Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno deve essere redatto dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il successivo 30 aprile.

art. 12

L’eventuale residuo attivo del bilancio sarà interamente devoluto al fondo riserva indivisibile.

art. 13 ASSEMBLEA

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie e sono convocate con avviso scritto ad ogni socio, inviato almeno dieci giorni prima.

art. 14

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per approvare il Bilancio di esercizio dell'anno precedente. L'assemblea ordinaria ha inoltre il compito di:

- approvare le linee generali del programma di attività,

- eleggere il Consiglio Direttivo,

- approvare l'eventuale Bilancio preventivo,

- delibera su tutte le questioni inerenti l'attività sociale,

- istituire sedi e uffici in ogni località italiana ed europea.

L'assemblea, è convocata dal Consiglio Direttivo, dalla Presidenza o da un quinto degli associati. In prima convocazione è validamente costituita con la metà dei suoi membri, in seconda qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza semplice. La seconda convocazione può avvenire mezz'ora dopo la prima.

art. 15 ASSEMBLEA STRAORDINARIA


L’assemblea straordinaria è convocata con le stessa modalità di cui all'art. 14 e delibera validamente con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto. Essa delibera a maggioranza semplice tranne che per le modifiche al presente statuto e per lo scioglimento della Associazione, per le quali occorre una maggioranza dei tre quarti dei presenti aventi diritto.

art. 16

Sia all'assemblea ordinaria che straordinaria ogni socio può essere delegato a rappresentare un massimo di altri tre soci, con delega scritta; non può essere delegato alcun componente del Consiglio Direttivo.
Solo i soci effettivi hanno diritto al voto.
Il socio Onorario e il socio Sostenitore possono prendere la parola nell'assemblea.

art. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo é composto da un minimo di tre consiglieri eletti fra tutti i soci effettivi garantendo la rappresentanza alle guide ambientali escursionistiche operanti nelle diverse zone del territorio nazionale e come da regolamento.

art. 18

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere compongono la Presidenza che ha compiti di rappresentanza ed esecutivi; nello stesso possono essere cooptati altri membri del Consiglio Direttivo fino ad un massimo di altri tre membri.

Le funzioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti possono essere retribuite su proposta del Consiglio Direttivo ratificata dall’assemblea, mentre le spese sostenute nell’espletamento dell'incarico saranno sempre rimborsate in base al regolamento da redigersi.

art. 19

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno due volte l’anno, comunque ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri.

art. 20

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale e sottoporli al vaglio dell'Assemblea;

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- redigere i bilanci e fissare la quota di iscrizione e di adesione annuale;

- stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;

- redigere eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea ordinaria;

- favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'associazione;

- deliberare circa l'espulsione dei soci.

art. 21

Il Consiglio Direttivo e il Presidente durano in carica tre anni, possono essere revocati in sede di assemblea di bilancio con richiesta presentata da almeno un quinto dei soci e messa all'ordine del giorno nella lettera di convocazione della stessa, nella stessa sede si deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere confermate le medesime persone, l'assemblea delibera con la maggioranza semplice dei presenti.

art. 22 PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale; in caso di sua assenza o impedimento tutte le di lui funzioni spettano al Vice Presidente.

art. 23 REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti sono previsti nel numero di tre membri effettivi e di due membri supplenti eletti dall'assemblea, anche fra non soci. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

art. 24

SCIOGLIMENTO La decisione dello scioglimento dell'Associazione deve essere presa secondo quanto previsto dall'art. 15.

art. 25

In caso di scioglimento il residuo attivo che dovesse risultare, al netto delle spese di scioglimento, deve essere destinato ad una associazione di tutela ambientale di carattere nazionale a scelta dell'Assemblea.

art. 26

Spetta al Presidente assumere tutte le funzioni del presente Statuto in caso di palese mancato funzionamento degli organi sociali e provvedere
alla convocazione dell'assemblea straordinaria, con le modalità previste agli articoli precedenti.

art. 27 ALTRE NORME

Per quanto non compreso nel presente statuto decide l'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti, in mancanza valgono le disposizioni di leggi vigenti.

art. 28 NORMA TRANSITORIA

In via transitoria, fino alla legislazione nazionale in materia, i requisiti di ammissione potranno essere comprovati da un curriculum attestante l'attività svolta, da un eventuale possesso di titoli di qualifica professionale e di ogni altro elemento che testimoni la preparazione e lo svolgimento di questa attività in forma professionale
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